(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

              Modifica della legge regionale n. 11/2006

   1.  L'art.  9-bis  della  legge  regionale  7  luglio  2006, n. 11
(Interventi   regionali   a   sostegno   della   famiglia   e   della
genitorialita'),  come  inserito  dall'art.  1,  comma 1, della legge
regionale  n. 28/2006 e modificato dall'art. 10, commi 27 e 28, della
legge regionale n. 17/2008, e' sostituito dal seguente:
    «Art.  9-bis.  (Sostegno al mantenimento dei minori) - 1. Al fine
di  assicurare  la tutela, la cura, la dignita' e il decoro dei figli
minori  e  di  prevenire  possibili  situazioni di disagio sociale ed
economico,  la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario
del  figlio  minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del
genitore  obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore
nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria.
   2.  L'intervento  di  cui  al  comma 1 consiste in una prestazione
monetaria  d'importo  pari  a  una  percentuale della somma stabilita
dall'autorita' giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.
   3.    Costituisce    presupposto   dell'intervento   l'esperimento
infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi
di  procedure  esecutive  disciplinate  dal  libro  III del codice di
procedura  civile,  dalla  legge  fallimentare  e  da leggi speciali,
risultante  da  verbale  dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento
giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del
genitore  obbligato,  nonche' l'avvenuta presentazione di querela per
l'omesso versamento.
   4.   Il   Servizio   sociale   dei  comuni  esercita  le  funzioni
amministrative   di  concessione  ed  erogazione  della  prestazione,
nonche' di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:
    a)  le modalita' di presentazione delle domande e di attribuzione
della prestazione;
    b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
    c)  le modalita' di accertamento e di controllo sulla sussistenza
e  la  permanenza  dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso
alla prestazione;
    d) le modalita' di riparto agli enti gestori del Servizio sociale
dei comuni dei finanziamenti necessari.
   5.  Fino  all'emanazione  di  una specifica normativa regionale in
materia   di  indicatori  di  situazione  economica,  ai  fini  della
concessione  della  prestazione  il  richiedente  deve  risultare  in
possesso  di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE)
di  cui  al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di
criteri  unificati  di  valutazione  della  situazione  economica dei
soggetti  che  richiedono  prestazioni  sociali  agevolate,  a  norma
dell'art.  59,  comma  51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non
superiore  a  20.000  euro. Tale limite e' annualmente aggiornato con
deliberazione  della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di
andamento dei prezzi al consumo.
   6.  In  caso  di  successivo  adempimento  da  parte  del genitore
obbligato,  il  beneficiano  dell'intervento  e'  tenuto,  nei limiti
dell'adempimento,   alla  restituzione  delle  somme  erogate,  senza
maggiorazione  degli  interessi,  entro  trenta giorni dal pagamento.
Decorso  tale  termine  si  applica  l'art.  49, comma 5, della legge
regionale  20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
   7.  La  prestazione  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
cumulabile  con  altri  interventi monetari stabiliti dalla normativa
statale o regionale.».
   2.  Il  regolamento  di cui al comma 4 dell'art. 9-bis della legge
regionale  n.  11/2006, come sostituito dal comma 1, e' emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione dell'art. 9-bis della
legge regionale n. 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico
all'unita'  di  bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4525 dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.

    Trieste, 12 febbraio 2009

                                TONDO