(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 16 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Oggetto 1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA), gia' istituita con legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale «ARSIA»), e' organismo tecnico operativo e strumentale della Regione, con personalita' giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dalla presente legge. 2. Al fine di favorire lo sviluppo integrato dei territori rurali, la competitivita' delle imprese agricole e forestali, la qualita' e la sicurezza delle produzioni agroalimentari, la multifunzionalita' delle attivita' agricole e la diffusione dei processi produttivi sostenibili. l'ARSIA: a) persegue la sinergia e l'integrazione tra mondo scientifico e sistema produttivo, promuovendo lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione e sviluppando azioni di sostegno alla diffusione e al trasferimento dell'innovazione nel settore agricolo, forestale ed agroindustriale; b) assume iniziative di formazione e di aggiornamento dei tecnici in raccordo con il sistema regionale della formazione; c) gestisce sistemi di informazione, monitoraggio e supporto finalizzati allo sviluppo agricolo e rurale anche attraverso l'attivazione di reti tematiche; d) svolge attivita' di coordinamento tecnico dei servizi di sviluppo agricolo e rurale nonche' attivita' di assistenza tecnica specialistica in materia di difesa delle colture agrarie e delle foreste, di informazione agrometeorologica, di tutela della sicurezza degli operatori agricoli e forestali, della salvaguardia dell'ambiente naturale, del risparmio energetico e della razionalizzazione dei mezzi di produzione con particolare attenzione ai temi legati all'uso corretto delle risorse idriche; e) realizza analisi di scenario settoriali e territoriali, la rilevazione e la raccolta di dati sui sistemi produttivi agricolo-forestali e dei territori rurali; f) realizza azioni di sostegno per lo sviluppo dell'innovazione in acquacoltura e per le produzioni ittiche nonche' per la corretta gestione della fauna selvatica; g) svolge attivita' per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, per l'introduzione dei sistemi di qualita' in agricoltura, per la tutela della biodiversita' attraverso la valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali; h) svolge attivita' di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli ed agroalimentari; svolge inoltre le attivita' del servizio fitosanitario regionale; i) partecipa, in raccordo con la Giunta regionale, a progetti di interesse interregionale, nazionale, comunitario e internazionale; j) svolge le altre attivita' attribuite da leggi o da atti di programmazione regionali. 3. L'ARSIA esercita le attivita' di cui al comma 2 ai sensi dell'art. 10. 4. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, lettera h), il personale dell'ARSIA puo' accedere alle strutture e alle sedi di produzione, trasformazione e commercializzazione, richiedere i dati, le informazioni, i documenti necessari ed effettuare prelievi di campioni.