(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 1 del 16 gennaio 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
                               Oggetto 
    1. L'Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  e  l'innovazione  nel
settore  agricolo  forestale  (ARSIA),  gia'  istituita   con   legge
regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione  dell'Agenzia  regionale
per lo  sviluppo  e  l'innovazione  nel  settore  agricolo  forestale
«ARSIA»), e' organismo tecnico operativo e strumentale della Regione,
con personalita' giuridica di diritto pubblico e dotato di  autonomia
amministrativa e  gestionale,  nei  limiti  previsti  dalla  presente
legge. 
    2. Al fine  di  favorire  lo  sviluppo  integrato  dei  territori
rurali, la competitivita' delle  imprese  agricole  e  forestali,  la
qualita'  e  la  sicurezza  delle   produzioni   agroalimentari,   la
multifunzionalita' delle  attivita'  agricole  e  la  diffusione  dei
processi produttivi sostenibili. l'ARSIA: 
      a) persegue la sinergia e l'integrazione tra mondo  scientifico
e sistema produttivo, promuovendo lo sviluppo della ricerca  e  della
sperimentazione e sviluppando azioni di sostegno alla diffusione e al
trasferimento dell'innovazione nel  settore  agricolo,  forestale  ed
agroindustriale; 
      b) assume iniziative  di  formazione  e  di  aggiornamento  dei
tecnici in raccordo con il sistema regionale della formazione; 
      c) gestisce sistemi di informazione,  monitoraggio  e  supporto
finalizzati  allo  sviluppo  agricolo  e  rurale   anche   attraverso
l'attivazione di reti tematiche; 
      d) svolge attivita' di coordinamento  tecnico  dei  servizi  di
sviluppo agricolo e rurale nonche' attivita'  di  assistenza  tecnica
specialistica in materia di difesa  delle  colture  agrarie  e  delle
foreste, di informazione agrometeorologica, di tutela della sicurezza
degli   operatori   agricoli   e   forestali,   della    salvaguardia
dell'ambiente   naturale,   del   risparmio   energetico   e    della
razionalizzazione dei mezzi di produzione con particolare  attenzione
ai temi legati all'uso corretto delle risorse idriche; 
      e) realizza analisi di scenario settoriali e  territoriali,  la
rilevazione  e  la  raccolta   di   dati   sui   sistemi   produttivi
agricolo-forestali e dei territori rurali; 
      f) realizza azioni di sostegno per lo sviluppo dell'innovazione
in acquacoltura e per le produzioni ittiche nonche' per  la  corretta
gestione della fauna selvatica; 
      g) svolge attivita' per la valorizzazione dei prodotti agricoli
e agroalimentari, per  l'introduzione  dei  sistemi  di  qualita'  in
agricoltura,  per  la  tutela  della  biodiversita'   attraverso   la
valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali; 
      h) svolge attivita' di controllo tecnico  e  di  vigilanza  sui
prodotti e sui processi produttivi agricoli ed agroalimentari; svolge
inoltre le attivita' del servizio fitosanitario regionale; 
      i) partecipa, in raccordo con la Giunta regionale,  a  progetti
di interesse interregionale, nazionale, comunitario e internazionale; 
      j) svolge le altre attivita' attribuite da leggi o da  atti  di
programmazione regionali. 
    3. L'ARSIA esercita le attivita' di  cui  al  comma  2  ai  sensi
dell'art. 10. 
    4. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma  2,  lettera
h), il personale dell'ARSIA puo' accedere alle strutture e alle  sedi
di produzione, trasformazione  e  commercializzazione,  richiedere  i
dati, le informazioni, i documenti necessari ed  effettuare  prelievi
di campioni.