(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 
                         del 13 marzo 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
    Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione; 
    Visto l'art. 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo
unico delle leggi sanitarie); 
    Visto l'art. 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
giugno  1955,   n.   854   (Decentramento   dei   servizi   dell'alto
commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica); 
    Vista la legge 5 febbraio 1992,  n.  175  (norme  in  materia  di
pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio  abusivo  delle
professioni sanitarie); 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 settembre 1994, n.
657 (regolamento  concernente  la  disciplina  delle  caratteristiche
estetiche delle targhe,  insegne  e  inserzioni  per  la  pubblicita'
sanitaria); 
    Visto  l'accordo  Stato-regioni  del  26  novembre  2003  tra  il
Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, che introduce una classificazione tipologica delle strutture
veterinarie pubbliche e private, in  studi  veterinari  con  o  senza
accesso di  animali,  ambulatori  veterinari,  cliniche  veterinarie,
ospedali veterinari, laboratori veterinari di analisi e, per ciascuna
tipologia,  definisce  i  requisiti   strutturali,   tecnologici   ed
organizzativi minimi richiesti  per  l'erogazione  delle  prestazioni
veterinarie, demandando alle regioni la disciplina delle modalita' di
rilascio delle autorizzazioni sanitarie, nonche' l'accertamento e  la
verifica del rispetto dei requisiti minimi; 
    Visto la deliberazione della giunta regionale 6 giugno  2005,  n.
625  (linee  guida  relative  ai  requisiti  minimi  delle  strutture
veterinarie   pubbliche   e   private),   che   recepisce   l'accordo
Stato-regioni del 26 novembre 2003; 
    Considerato: 
      1) La necessita' di introdurre  la  classificazione  tipologica
delle  strutture  veterinarie  pubbliche  e  private  come   disposto
dall'accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003. 
      2)  L'opportunita'   di   una   maggiore   tutela   dell'utenza
accrescendo il vincolo all'ottemperanza a requisiti strutturali  resi
cogenti, snellendo  nel  contempo  le  procedure  di  apertura  delle
strutture veterinarie con  l'introduzione  di  una  dichiarazione  di
inizio  attivita',  in  luogo  della  procedura   di   autorizzazione
sanitaria del sindaco resa previo nulla osta del competente  servizio
veterinario. 
      3) L'opportunita' di  prevedere  un'attivita'  di  vigilanza  e
controllo da parte delle aziende (unita' sanitarie locali)  U.S.L.  e
le relative sanzioni. 
                               Art. 1 
                          F i n a l i t a' 
    1. La Regione Toscana tutela il  diritto  dei  cittadini  ad  una
corretta  e  completa  informazione  sulle  prestazioni  rese   dalle
strutture  di  cura  per  animali  e  il   diritto   alla   effettiva
qualificazione delle strutture stesse in rapporto alla  tipologia  di
appartenenza, perseguendo la promozione e la diffusione della cultura
del rispetto per gli animali. 
    2.  La  Regione  promuove,  altresi',  la   semplificazione   dei
procedimenti amministrativi connessi all'esercizio delle attivita' di
cura degli animali e stabilisce i criteri per la diversificazione del
servizio offerto ai cittadini nell'ambito di tali attivita'.