(Pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Regione Toscana n. 8 
                         del 23 marzo 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
    Visto l'art. 117, quarto e quinto comma della Costituzione; 
    Visto il regolamento (CE)  n.  479/2008  del  Consiglio,  del  29
aprile  2008,  relativo   all'organizzazione   comune   del   mercato
vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n.  1493/1999,  (CE)  n.
1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i  regolamenti
(CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; 
    Visto  in  particolare  il  titolo  V,  capo  I  e  capo  II  del
regolamento  (CE)   479/2008,   contenente   disposizioni   relative,
rispettivamente, agli impianti illegali e al regime  transitorio  dei
diritti di reimpianto; 
    Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione,  del  28
giugno 2008, recante le modalita' di applicazione del regolamento  CE
n. 479/2008 del  consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo e sostituisce  diversi  regolamenti  applicativi
del regolamento (CE) n. 1493/1999, tra cui  il  regolamento  (CE)  n.
1227/2000 della commissione del 31  maggio  2000,  che  stabiliva  le
modalita'  di  applicazione  del  regolamento  CE  n.  1493/1999  del
consiglio, in ordine al potenziale produttivo; 
    Visto in particolare  il  titolo  IV,  capo  I  e  capo  II,  del
regolamento (CE) 555/2008 che stabilisce le modalita' di applicazione
delle sanzioni concernenti gli impianti illegali e  di  gestione  del
potenziale produttivo viticolo; 
    Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 (nuova  disciplina  delle
denominazioni di origine), ed in particolare il capo IV, che detta le
disposizioni per la gestione delle superfici  vitate  abilitate  alla
produzione di vini  a  denominazione  di  origine  o  ad  indicazione
geografica tipica 
    Considerato quanto segue: 
      1.  La  materia  relativa  alla   viticoltura   rientra   nella
competenza  legislativa  affidata  in  via  residuale  alle  regioni.
Occorre  tuttavia  evidenziare  che  l'esercizio   della   competenza
regionale in relazione alla gestione del potenziale viticolo incontra
i  limiti  e  i  vincoli  comunitari  nonche'  quelli   posti   dalle
disposizioni statali di attuazione a tutela di  interessi  nazionali.
La disciplina regionale si sostanzia, pertanto, in una  normativa  di
attuazione volta  ad  individuare  le  competenze  amministrative,  i
procedimenti, il sistema di controllo e quello sanzionatorio. 
      2.  Il  1°  agosto  2008  e'  entrata  in   vigore   la   nuova
organizzazione comune del mercato (OCM)  (regolamento  (CE)  479/2008
del consiglio e regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione).  Con
questi  regolamenti  l'Unione  europea  ha   riformato   il   settore
vitivinicolo.  Si  rende  pertanto  necessario   per   l'applicazione
nell'ordinamento  regionale  delle  nuove  disposizioni   comunitarie
modificare in parte  la  vigente  disciplina  regionale  del  settore
vitivinicolo attualmente regolata dalla  legge  regionale  20  giugno
2002,  n.  21  (disciplina  per  la  gestione  ed  il  controllo  del
potenziale viticolo), dalla deliberazione della giunta  regionale  n.
793/2000 (modalita'  tecnico  procedurali  per  la  realizzazione  di
superfici vitate in  Toscana),  modificata  con  deliberazione  della
giunta regionale n. 881/2004 e dal regolamento  emanato  con  decreto
del presidente della giunta regionale  25  settembre  2003,  n.  50/R
(regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate
agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine «DO» e agli
elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica «IGT» e
per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi). 
      3. In attuazione dell'art. 16 del regolamento  (CE)  1493/1999,
concernente l'inventario del potenziale viticolo, la Regione Toscana,
sulla base delle disposizioni dettate  dal  decreto  ministeriale  27
marzo  2001  (disposizioni  per   l'aggiornamento   dello   schedario
vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate agli
albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne  IGT  e  norme
aggiuntive)  ha  messo  a  punto,  tramite  il  sistema   informativo
dell'agenzia regionale  toscana  per  le  erogazioni  in  agricoltura
(ARTEA), lo schedario viticolo di cui al regolamento (CEE)  2392/1986
del consiglio del 24 luglio 1986, e successive modifiche. 
      4. La Regione Toscana dispone quindi di uno  strumento  per  la
gestione ed il controllo del  potenziale  viticolo,  nel  quale  sono
contenuti le superfici vitate  impiantate,  con  l'indicazione  della
composizione ampelografica, i  diritti  di  reimpianto  iscritti  nel
registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, i diritti di
nuovo impianto e le superfici vitate iscritte agli albi  dei  vigneti
per vini a denominazione di origine (albi DO) e  agli  elenchi  delle
vigne per vini ad indicazione geografica tipica (elenchi IGT). 
      5. La disponibilita' dello  schedario  aggiornato  consente  di
introdurre elementi di semplificazione nella  normativa  di  settore,
ricorrendo alla dichiarazione unica aziendale (DUA) di  cui  all'art.
11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in  materia  di
imprenditore e  imprenditrice  agricoli  e  di  impresa  agricola)  e
sostituendo, ove consentito  dalle  norme  comunitarie,  sia  per  la
gestione del potenziale viticolo che per la gestione degli albi DO ed
elenchi  IGT,  gli  attuali   procedimenti   autorizzatori   con   la
dichiarazione rilasciata dai conduttori di superfici vitate ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
(testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa). 
      6. Al fine di salvaguardare particolari  forme  di  viticoltura
rilevanti sotto il profilo storico,  paesaggistico  e  ambientale  e'
prevista la concessione di  diritti  d'impianto  o  reimpianto  dalla
riserva regionale. 
      7. In coerenza con il principio di sussidiarieta' e adeguatezza
di cui all'art. 118, comma 1 della Costituzione, sono conferite  alle
province le funzioni  amministrative  (concessioni  e  controlli)  in
materia di  potenziale  viticolo,  mentre  per  la  realizzazione  di
vigneti  a  scopo  sperimentale   e'   necessaria   una   valutazione
complessiva delle  iniziative  proposte  ed  un  coordinamento  delle
sperimentazioni attuate a livello regionale e pertanto la concessione
dei diritti per tali impianti e' riservata alla Regione previo parere
dell'agenzia regionale per lo sviluppo e  l'innovazione  nel  settore
agricolo forestale (ARSIA). 
      8. In coerenza con la previsione della legge regionale 8  marzo
2000,  n.  23  (istituzione  dell'anagrafe  regionale  delle  aziende
agricole,   norme   per   la   semplificazione    dei    procedimenti
amministrativi e altre norme  in  materia  di  agricoltura),  che  ha
istituito presso ARTEA l'anagrafe regionale delle  aziende  agricole,
quale  nucleo  del  sistema  informativo  agricoltura  della  Regione
Toscana  (SIART)  e  strumento  di   organizzazione   e   snellimento
dell'azione regionale, le funzioni relative alla tenuta del  registro
informatico pubblico  dei  diritti  di  reimpianto,  dello  schedario
viticolo, degli albi DO e degli elenchi IGT sono trattenute a livello
regionale (attribuite ad ARTEA) e l'avvio  di  tutti  i  procedimenti
avviene attraverso la presentazione della DUA. 
      9. Le superfici vitate di estensione pari o inferiore a  2  are
per conduttore e la cui produzione  e'  destinata  esclusivamente  al
consumo familiare per la  loro  ridotta  dimensione  e  per  la  loro
destinazione hanno un'influenza del tutto marginale sull'insieme  del
patrimonio viticolo, pertanto alle stesse non si applica la normativa
sul potenziale viticolo. 
      10. La regolare gestione del  potenziale  viticolo  costituisce
una finalita' primaria  per  la  gestione  del  patrimonio  viticolo,
pertanto l'iscrizione dei vigneti  allo  schedario  e  le  successive
variazioni sono obbligatorie per l'accesso alle misure strutturali  e
di mercato in materia  di  agricoltura,  nonche'  per  effettuare  la
dichiarazione  di  raccolta  delle  uve  e  la  rivendicazione  delle
produzioni. 
      11. Data la complessita' della  materia  attinente  il  settore
viticolo e la necessita' di  verificare  anche  aspetti  legati  alla
normativa a tutela  del  territorio  e  del  paesaggio  si  prevedono
sessanta giorni di tempo per la  concessione  dei  diritti  di  nuovo
impianto. 
      12. In attuazione dell'art. 81 del regolamento  (CE)  555/2008,
le superfici vitate oggetto di estirpazione devono essere  sottoposte
ad  una  verifica  sistematica  prima  e  dopo   l'esecuzione   della
estirpazione. In considerazione del  fatto  che  la  Regione  Toscana
dispone  di  uno  schedario  viticolo  computerizzato,  aggiornato  e
attendibile,  e'   altresi'   possibile   applicare   la   previsione
comunitaria che consente di  limitare  il  controllo  in  loco  prima
dell'esecuzione dell'intervento  su  almeno  il  5  per  cento  delle
dichiarazioni di estirpazione, mentre il  controllo  sulle  superfici
estirpate riguarda la totalita' delle medesime. Sono  stati  previsti
sessanta giorni di tempo per consentire alla provincia di  effettuare
i  dovuti  controlli,  anche  in   considerazione   del   fatto   che
l'estirpazione dei vigneti si concentra in un arco di tempo piuttosto
limitato nel corso dell'anno. 
      13. Per comunicare le  variazioni  intervenute  sul  potenziale
viticolo sono stati concessi ai conduttori sessanta giorni di  tempo,
sia per  uniformare  la  tempistica  ai  procedimenti  amministrativi
afferenti  alla  pubblica  amministrazione  che  per  consentire   ai
conduttori di effettuare  le  dovute  verifiche  prima  di  procedere
all'aggiornamento dello schedario. 
      14. In Toscana i produttori di vini a denominazione di  origine
sono stati sottoposti ad un efficace sistema di pianificazione  delle
produzioni.  In  base  all'evoluzione  del  potenziale   viticolo   e
all'andamento del mercato vinicolo, e' coerente mantenere  in  vigore
tale sistema ed in particolare confermare alle province la competenza
nella adozione di  atti  di  pianificazione  per  la  iscrizione  dei
vigneti  agli  albi  DO,  finalizzati  a  garantire  l'equilibrio  di
mercato, e al  consiglio  regionale  la  competenza  ad  emanare  gli
indirizzi per tale pianificazione. 
      15. Per applicare le norme comunitarie che consentono  l'ultima
possibilita' di regolarizzazione  di  superfici  vitate  illegalmente
realizzate prima del 1° settembre 1998 e' necessario  dettare  l'iter
procedurale e stabilire le relative sanzioni. 
      16. Con la legge regionale n. 21/2002  la  Regione  Toscana  ha
assunto il 1° aprile 1987 come data a partire  dalla  quale  si  puo'
procedere  alla  regolarizzazione,  corrispondente   alla   data   di
emanazione del reg. (CEE) 822/1987  del  consiglio,  che  ha  sancito
l'obbligo di  avviare  alla  distillazione  i  prodotti  ottenuti  da
vigneti illegali. 
      17. Al fine di consentire alle province di effettuare le dovute
verifiche prima della scadenza del termine  per  la  regolarizzazione
dei vigneti stabilito dal  regolamento  (CE)  479/2008  (31  dicembre
2009), e' stato fissato il 31 ottobre 2009 come termine ultimo per la
presentazione  della  domanda  di  regolarizzazione  da   parte   dei
conduttori. 
      18. In attuazione della normativa comunitaria,  che  stabilisce
che i produttori regolarizzino mediante il pagamento di una  sanzione
il cui importo e' pari al doppio del valore medio di  un  diritto  di
reimpianto, e' stato fissato l'importo  della  sanzione  in  1.600,00
euro   per   decara   di   superficie   vitata    interessata    alla
regolarizzazione  sulla  base  di  una  stima  che  ha   portato   ad
individuare il valore medio di un diritto  di  reimpianto  in  ambito
regionale pari a circa 8.000,00 euro ad ettaro. 
      19.  Per  applicare  le   disposizioni   comunitarie   relative
all'obbligo  di  distillazione  dei  vini   ottenuti   da   superfici
impiantate illegalmente o l'opzione della vendemmia verde di  cui  il
produttore  puo'  avvalersi  e'  necessario  dettare   alcune   norme
procedurali. 
      20. E' necessario adeguare il sistema  sanzionatorio  regionale
alla nuova OCM vino e alle nuove modalita' di gestione del potenziale
viticolo introdotte con la presente legge. Al fine  di  garantire  il
rispetto delle norme sul potenziale  viticolo,  nonche'  delle  norme
attinenti la gestione degli albi DO  e  degli  elenchi  IGT,  occorre
introdurre sanzioni pecuniarie  il  cui  importo  sia  adeguato  alla
gravita' della violazione e  alla  superficie  vitata  oggetto  della
violazione. 
      21. Per  gli  interventi  sul  potenziale  viticolo  e  per  la
gestione degli albi DO e degli  elenchi  IGT  nonche'  per  garantire
modalita' di controllo il  piu'  possibile  uniformi  sul  territorio
regionale, sono necessarie norme di dettaglio  e  norme  tecniche  di
attuazione, pertanto si prevede un regolamento regionale. 
      22.  Gli  effetti  delle  disposizioni  della   proposta   sono
differiti nel tempo per consentire  che  l'applicazione  delle  norme
relative alla gestione del potenziale  viticolo  avvenga  al  momento
dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, mentre le norme
relative alla regolarizzazione dei  vigneti  illegali  devono  essere
applicate con l'entrata in vigore  della  legge  stessa  al  fine  di
rispettare i tempi dettati dalla normativa comunitaria.  Ne  consegue
che anche  l'abrogazione  della  normativa  vigente  avviene  in  due
diversi momenti. 
                               Art. 1 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
    1. La presente legge disciplina la gestione e  il  controllo  del
potenziale produttivo viticolo nel rispetto del regolamento  (CE)  n.
479 del consiglio, del 29 aprile  2008,  relativo  all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo che modifica i  regolamenti  (CE)  n.
1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE)  n.  3/2008  e
abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e  (CE)  n.  1493/1999,  e  del
regolamento (CE) n.  555  della  commissione,  del  27  giugno  2008,
recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 479/2008  del
consiglio,   relativo   all'organizzazione   comune    del    mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi  con  i
paesi terzi, al potenziale produttivo  e  ai  controlli  nel  settore
vitivinicolo. 
    2.  Le  disposizioni  contenute  nella  presente  legge  non   si
applicano alle superfici vitate di estensione pari o  inferiore  a  2
are per conduttore e le cui produzioni sono destinate  esclusivamente
al consumo familiare.