(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                       n. 7 del 18 marzo 2009) 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                Emana 
il seguente regolamento: 
  
    Visto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello statuto; 
    Visto l'art. 4 della legge  regionale  4  febbraio  2005,  n.  26
(Tutela  del  patrimonio  zootecnico  soggetto  a  predazione)  e  in
particolare l'art. 4; 
    Visto il regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 8 maggio 2006,  n.15/R  (Regolamento  di  attuazione
della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 «Tutela  del  patrimonio
zootecnico soggetto a predazione»); 
    Visto il parere del comitato tecnico della programmazione  (CTP),
espresso nella seduta del 13 novembre 2008; 
    Visti i pareri delle strutture di cui  all'art.  29  della  legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza  e  della
struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale  17
marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale  in  materia
di organizzazione e personale»); 
    Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del  22
dicembre 2008, n. 1090; 
    Visto il parere della II commissione - Agricoltura espresso nella
seduta del 4 febbraio 2009; 
    Visto il parere del Consiglio  della  autonomie  locali  espresso
nella seduta del 20 febbraio 2009: 
    vista la deliberazione della Giunta regionale 9  marzo  2009,  n.
163; 
                      Considerato quanto segue 
    1.  Alla  luce  dell'esperienza  applicativa  del   decreto   del
Presidente della Giunta regionale  n.  15/R/2006  occorre  apportarvi
alcune modifiche, atte a perseguire con piu' efficacia gli  obiettivi
della legge regionale n. 26/2005 sia in materia di contributi per  la
realizzazione delle opere di prevenzione  che  di  contributi  per  i
contratti assicurativi; 
    2. E' opportuno che l'aggiornamento dell'elenco  dei  comuni  che
registrano  la  presenza  di  animali  predatori  avvenga  anche   su
richiesta delle province, in virtu' del loro ruolo nell'attuazione  e
gestione delle misure di intervento; 
    3. In considerazione delle nuove tecnologie,  presenti  e  future
occorre estendere le tipologie di opere  di  prevenzione  oggetto  di
contributo; 
    4.   E'   opportuno   correggere   le   disposizioni   circa   le
caratteristiche delle stalle o  ricoveri  per  gli  animali  e  delle
recinzioni metalliche o elettriche,  che  hanno  fortemente  limitato
l'adesione a tali strumenti di prevenzione da parte degli allevatori; 
    5.  necessario  adeguare  al  diritto  vigente  le   disposizioni
concernenti  due  dei  tre  requisiti  prescritti  agli  imprenditori
agricoli per poter accedere ai contributi, ovvero la redditivita'  ed
il possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali; 
    6.  Occorre  riscrivere  i  criteri  per  la  determinazione  dei
contributi, in modo da far riferimento ai prezzari di pertinenza, ove
esistenti; mentre nel caso dei sistemi di allerta e sorveglianza, non
contemplati dai prezzari,  occorre  procedere  con  il  metodo  della
scelta tra piu' preventivi; 
    7. Occorre aggiornare e migliorare le  disposizioni  sulle  spese
ammissibili, in modo da renderle  omnicomprensive  delle  fattispecie
cui si riferiscono; 
    8. E' opportuno prevedere una mitigazione al divieto di  varianti
progettuali e di modifiche delle azioni  in corso d'opera, ammettendo
quelle non sostanziali e non incidenti su elementi che hanno  assunto
rilievo per l'approvazione  del  progetto  da  parte  della  pubblica
amministrazione; 
    9. Occorre riscrivere la disposizione sui criteri di ripartizione
dei fondi fra le province e le  comunita'  montane  (enti  competenti
all'erogazione dei contributi), poiche' il sistema sinora adottato si
e' rivelato inefficiente per le amministrazioni coinvolte e anche, in
alcune aree,  inefficace  per  la  platea  dei  beneficiari;  occorre
percio' modificare sia il sistema di riparto,  e  cioe'  i  parametri
presi a riferimento, che il procedimento (e la  sua  tempificazione),
introducendo la rimodulazione in modo da  ottimizzare  l'assegnazione
delle risorse; 
    10.  E'  necessario  intervenire  per  ovviare  alle   criticita'
evidenziate nella determinazione  del  valore  degli  animali  morti,
preso  a  riferimento  per  la  determinazione  del  contributo;   la
previsione  attuale  dei  soli  valori  riconosciuti  dall'ISMEA   e'
insufficiente, perche' le localita' prese  a  riferimento  dall'ISMEA
possono non essere in territorio toscano e perche' molte delle specie
oggetto  di  aggressione  non  rientrano  tra   quelle   oggetto   di
valutazione da parte della stessa ISMEA; occorre  pertanto  riferirsi
anche alle camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura
(CCIAA), le cui  mercuriali,  ove  esistenti,  sono  funzionali  alla
determinazione del valore per le specie iscritte ai rispettivi  libri
genealogici; 
    11. Di accogliere il parere della II commissione - Agricoltura  e
di adeguare conseguentemente il testo; 
    Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
         Sostituzione all'art. 2 del decreto del Presidente 
                 della Giunta regionale n. 15/R/2006 
    1. Il comma 2 dell'art. 2 del regolamento emanato con decreto del
Presidente  della  Giunta  regionale  8  maggio  2006,  n.  15/R   e'
sostituito dal seguente: 
    «2. L'elenco dei comuni in cui sono  presenti  animali  predatori
puo' essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale anche
su richiesta della provincia interessata.».