(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 18 marzo 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Visto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello statuto; Visto l'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) e in particolare l'art. 4; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n.15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 «Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione»); Visto il parere del comitato tecnico della programmazione (CTP), espresso nella seduta del 13 novembre 2008; Visti i pareri delle strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»); Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2008, n. 1090; Visto il parere della II commissione - Agricoltura espresso nella seduta del 4 febbraio 2009; Visto il parere del Consiglio della autonomie locali espresso nella seduta del 20 febbraio 2009: vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2009, n. 163; Considerato quanto segue 1. Alla luce dell'esperienza applicativa del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 occorre apportarvi alcune modifiche, atte a perseguire con piu' efficacia gli obiettivi della legge regionale n. 26/2005 sia in materia di contributi per la realizzazione delle opere di prevenzione che di contributi per i contratti assicurativi; 2. E' opportuno che l'aggiornamento dell'elenco dei comuni che registrano la presenza di animali predatori avvenga anche su richiesta delle province, in virtu' del loro ruolo nell'attuazione e gestione delle misure di intervento; 3. In considerazione delle nuove tecnologie, presenti e future occorre estendere le tipologie di opere di prevenzione oggetto di contributo; 4. E' opportuno correggere le disposizioni circa le caratteristiche delle stalle o ricoveri per gli animali e delle recinzioni metalliche o elettriche, che hanno fortemente limitato l'adesione a tali strumenti di prevenzione da parte degli allevatori; 5. necessario adeguare al diritto vigente le disposizioni concernenti due dei tre requisiti prescritti agli imprenditori agricoli per poter accedere ai contributi, ovvero la redditivita' ed il possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali; 6. Occorre riscrivere i criteri per la determinazione dei contributi, in modo da far riferimento ai prezzari di pertinenza, ove esistenti; mentre nel caso dei sistemi di allerta e sorveglianza, non contemplati dai prezzari, occorre procedere con il metodo della scelta tra piu' preventivi; 7. Occorre aggiornare e migliorare le disposizioni sulle spese ammissibili, in modo da renderle omnicomprensive delle fattispecie cui si riferiscono; 8. E' opportuno prevedere una mitigazione al divieto di varianti progettuali e di modifiche delle azioni in corso d'opera, ammettendo quelle non sostanziali e non incidenti su elementi che hanno assunto rilievo per l'approvazione del progetto da parte della pubblica amministrazione; 9. Occorre riscrivere la disposizione sui criteri di ripartizione dei fondi fra le province e le comunita' montane (enti competenti all'erogazione dei contributi), poiche' il sistema sinora adottato si e' rivelato inefficiente per le amministrazioni coinvolte e anche, in alcune aree, inefficace per la platea dei beneficiari; occorre percio' modificare sia il sistema di riparto, e cioe' i parametri presi a riferimento, che il procedimento (e la sua tempificazione), introducendo la rimodulazione in modo da ottimizzare l'assegnazione delle risorse; 10. E' necessario intervenire per ovviare alle criticita' evidenziate nella determinazione del valore degli animali morti, preso a riferimento per la determinazione del contributo; la previsione attuale dei soli valori riconosciuti dall'ISMEA e' insufficiente, perche' le localita' prese a riferimento dall'ISMEA possono non essere in territorio toscano e perche' molte delle specie oggetto di aggressione non rientrano tra quelle oggetto di valutazione da parte della stessa ISMEA; occorre pertanto riferirsi anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le cui mercuriali, ove esistenti, sono funzionali alla determinazione del valore per le specie iscritte ai rispettivi libri genealogici; 11. Di accogliere il parere della II commissione - Agricoltura e di adeguare conseguentemente il testo; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Sostituzione all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. Il comma 2 dell'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R e' sostituito dal seguente: «2. L'elenco dei comuni in cui sono presenti animali predatori puo' essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale anche su richiesta della provincia interessata.».