(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del
                           18 marzo 2009)

    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

  Modifica all'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7



   1.  La lettera a) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 20
febbraio 2007, n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale
delle  cittadine  e  dei cittadini stranieri immigrati) e' sostituita
dalla seguente:
   «a)  eliminare  ogni  forma  di  razzismo o discriminazione, anche
attraverso  la  manifesta  indisponibilita'  della Regione Liguria ad
avere  sul  proprio  territorio strutture o centri in cui si svolgono
funzioni  preliminari  di trattamento e identificazione personale dei
cittadini  stranieri  immigrati, al fine di garantire una sinergica e
coerente  politica di interscambio culturale, economico e sociale con
i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure
e della sua cultura di integrazione multietnica; ».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
    Genova, 6 marzo 2009
                              BURLANDO