(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 del
                           12 marzo 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

                              Sanzioni



   1.  Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico
della  Riserva  naturale  speciale  del  Fondo  Toce,  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  regionale  del  24  febbraio  2009, n.
239-8808;  ai  sensi  degli  articoli  7  e 8 della legge regionale 4
settembre  1979,  n.  57 (Norme relative alla gestione del patrimonio
forestale),  modificati  dall'articolo  1  della  legge  regionale 23
gennaio  1984,  n.  7, sono punite con le sanzioni di cui al presente
articolo.
   2.  Le  violazioni  all'articolo  2,  comma  1,  lettera a), della
normativa  di  cui  al  comma  1,  relativa  al  divieto  di aprire e
coltivare  cave comportano la sanzione amministrativa da un minimo di
1.500,00  euro  ad un massimo di 3.000,00 euro per ogni 10 metri cubi
di materiale rimosso.
   3.  Le  violazioni  all'articolo  2,  comma  1,  lettera b), della
normativa  di  cui  al  comma  1,  relativa  al divieto di esercitare
l'attivita'  venatoria  comportano le sanzioni previste dalle vigenti
normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.
   4.  Le  violazioni  all'articolo  2,  comma  1,  lettera c), della
normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di introdurre specie
animali  anche  facenti  parte  della  fauna autoctona, comportano le
sanzioni  previste  dalle  vigenti  normative  in materia di tutela e
gestione della fauna selvatica.
   5.  Le  violazioni  all'articolo  2, comma 1, lettere d), e) e g),
della  normativa di cui al comma 1, relative ai divieti di alterare e
modificare   le   condizioni  naturali  di  vita  degli  animali,  di
danneggiare  e  distruggere  i  vegetali  di ogni specie e tipo fatte
salve  le  normali  operazioni  connesse  all'attivita'  agricola, di
esercitare  attivita'  ricreative  e  sportive  con  mezzi  meccanici
fuoristrada   con   l'esclusione   delle   biciclette   nei  percorsi
autorizzati,  comportano  la  sanzione amministrativa da un minimo di
200,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro.
   6.  Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettere f) ed h), della
normativa  di  cui  al  comma  1,  relative  a divieti di costruire e
ampliare  strade  se non in funzione del mantenimento delle attivita'
esistenti  presenti  sul territorio e della fruibilita' della Riserva
naturale  speciale del Fondo Toce e alle norme relative ad interventi
edilizi,  comportano  le  sanzioni previste dalle leggi in materia di
urbanistica.
   7. Le violazioni all'articolo 3 della normativa di cui al comma 1,
che  disciplina  l'accesso in determinate aree della riserva naturale
speciale,  comportano  la  sanzione  amministrativa  da 100,00 euro a
1.000,00 euro.
   8. Le violazioni all'articolo 4 della normativa di cui al comma 1,
che  disciplina  la  circolazione con mezzi motorizzati nella riserva
naturale  speciale,  comportano  le  sanzioni amministrative previste
dall'articolo  38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme
per   la   conservazione   del  patrimonio  naturale  e  dell'assetto
ambientale),  da  ultimo  modificato  dall'articolo  14  della  legge
regionale 30 settembre 2008, n. 28.
   9. Le violazioni all'articolo 5, comma 2 della normativa di cui al
comma  1,  relativa  al  divieto di accensione di fuochi a meno di 50
metri  dalle  aree  boscate,  cespugliate  o che ospitano vegetazione
degli  ambienti  umidi,  e  comma 3 relativa al divieto di utilizzare
barbecue  al di fuori dei campeggi, delle aree private, sulle spiagge
e  nelle  aree  limitrofe  comportano  la  sanzione amministrativa da
200,00 euro a 2.000,00 euro.
   10. Le violazioni agli articoli 6, 7 e 8 della normativa di cui al
comma  1, in materia di tutela della flora spontanea, di tutela della
fauna minore e di raccolta, asportazione e detenzione di prodotti del
sottobosco,    comportano   le   sanzioni   amministrative   previste
dall'articolo 38 della 1.r. 32/1982.
   11  .Le  violazioni all'articolo 8 della normativa di cui al comma
1,  in  materia  di  raccolta,  asportazione  e detenzione di funghi,
comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della
legge  regionale  17  dicembre  2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei
spontanei),   da  ultimo  modificato  dall'articolo  13  della  legge
regionale 27 gennaio 2009, n. 3.
   12.  Le  violazioni all'articolo 9 della normativa di cui al comma
1, che limita l'utilizzo della viabilita' interna, ad eccezione delle
strade   pubbliche  e  degli  accessi  alle  abitazioni  e  ad  altri
insediamenti  esistenti,  ai  mezzi  per  gli  interventi  agricoli e
selvicolturali,  ai  veicoli  di  soccorso e di servizio dell'ente di
gestione,  comportano  la  sanzione  amministrativa  da 100,00 euro a
1.000,00 euro.
   13.  Le  violazioni  alla norma di cui all'articolo 10 relativa al
divieto di abbandono, deposito incontrollato ed immissione di rifiuti
solidi  e  liquidi  di  qualsiasi genere sul suolo, nel suolo e nelle
acque  superficiali  e  sotterranee  e  di dispersione sul terreno di
resti  di  film  plastico  da  pacciamatura  impiegato  nelle colture
floricole,   comportano   l'applicazione   delle  sanzioni  stabilite
dall'articolo  255  del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
   14.  Le violazioni all'articolo 11, comma 1 della normativa di cui
al  comma  1,  relativa al divieto di apporre elementi o strutture di
tipo pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente individuati,
salvo   le  esclusioni  ivi  previste  e  comma  2  che  prevede  che
l'installazione   di   qualsiasi   elemento   e   struttura  di  tipo
pubblicitario e' soggetta al parere favorevole dell'ente di gestione,
comportano,  salvo  che  il  fatto non costituisca reato, la sanzione
amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
   15.  Le violazioni all'articolo 12 della normativa di cui al comma
1,  relativa al divieto di introdurre da parte di privati sull'intero
territorio  della  riserva  naturale  speciale  di  armi, esplosivi e
qualsiasi  mezzo  idoneo  all'uccisione  o  alla cattura della fauna,
comportano,  salvo  che  il  fatto non costituisca reato, la sanzione
amministrativa  da  200,00  euro  a  2.000,00  euro  ed  il sequestro
dell'arma.
   16.  Le  violazioni  alla  norma  di  cui  all'articolo  13  della
normativa  di  cui  al  comma 1, relativa al divieto di atterraggio o
sorvolo  a  bassa  quota dell'area protetta con qualsiasi mezzo con o
senza   motore,  ad  eccezione  dei  mezzi  di  soccorso,  vigilanza,
antincendio,   delle   pubbliche   amministrazioni   in   servizio  o
autorizzati dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del
Fondo  Toce,  comportano  la sanzione amministrativa da 200,00 euro a
2.000,00 euro.
   17.  Le violazioni all'articolo 14 della normativa di cui al comma
1,  che  disciplina l'attivita' di navigazione comportano le sanzioni
amministrative  previste  dall'articolo  26  della legge regionale 17
gennaio  2008,  n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna,
demanio  idrico  della navigazione interna e conferimento di funzioni
agli enti locali).
   18.  Le violazioni all'articolo 15 della normativa di cui al comma
1, che disciplina la realizzazione di pontili e ormeggi comportano le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 26 della 1.r. 2/2008.
   19.  Le violazioni all'articolo 16 della normativa di cui al comma
1, relativa al divieto di arrecare disturbo alla quiete comportano le
sanzioni  amministrative  previste  dall'articolo  10  della legge 26
ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
   20. Le violazioni agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
e 26 della normativa di cui al comma 1, che disciplinano le attivita'
edilizie   ed   urbanistiche,   gli  interventi  di  modificazione  e
trasformazione   del   territorio   comportano  l'applicazione  delle
sanzioni previste dalle leggi in materia.
   21.  Le violazioni all'articolo 27 della normativa di cui al comma
1,  in  materia  di  inquinamento  luminoso  comportano  le  sanzioni
amministrative  previste  dall'articolo  9  della  legge regionale 24
marzo   2000,   n.  31  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  lotta
all'inquinamento  luminoso  e  per  il corretto impiego delle risorse
energetiche).
   22. Le violazioni agli articoli 28, 29 e 30 della normativa di cui
al   comma  1,  in  materia  di  gestione  del  patrimonio  forestale
comportano  le sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di
Massima e di Polizia forestale (PMPF) vigenti per il territorio della
Provincia Verbano Cusio Ossola.
   23.  Le violazioni all'articolo 31, comma 1 della normativa di cui
al  comma  1,  relativa  al  divieto  di effettuare trattamenti delle
colture  floricole  e  di  quelle da frutto coi fitofarmaci di classe
tossicologica T + e T comportano la sanzione amministrativa da 500,00
euro a 2.000,00 euro.
   24.  Le violazioni all'articolo 31, comma 2 della normativa di cui
al  comma  1,  relativa  al  divieto  di effettuare trattamenti sulle
colture  da  legno e su tutte le altre colture con fitofarmaci classe
T+,  T  e  Xn  ad  eccezione  di interventi localizzati comportano la
sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
   25.  Le violazioni all'articolo 35 della normativa di cui al comma
1,  relativa  al  divieto  di  danneggiamento  di  beni di proprieta'
dell'Ente  di  gestione  della riserva naturale speciale, comportano,
salvo  che  il fatto non costituisca reato,la sanzione amministrativa
da 200,00 euro a 2.000,00 euro.
   26. L'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo
e'  affidato  ai soggetti individuati all'articolo 37 della normativa
contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del
Fondo Toce.