Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
          Trentino-Alto Adige n. 36  del 2 settembre 2009)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visto  l'art.  53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta provinciale;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  punto  2), del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale
e'  competente  a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
delle province;
   Visto  l'art. 10 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti    recante    la    disciplina   delle   caratteristiche
merceologiche  e  delle  modalita' di impiego dei combustibili aventi
rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1923 di data 25
luglio  2008,  concernente:  «Regolamento recante la disciplina delle
caratteristiche  merceologiche  e  delle  modalita'  di  impiego  dei
combustibili  aventi  rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico
(art.  10  del  decreto  del  Presidente  della Giunta provinciale 26
gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)»;

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                               Oggetto

   1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 10 del decreto
del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.
(Approvazione  del  testo unico delle leggi provinciali in materia di
tutela    dell'ambiente    dagli    inquinamenti),    disciplina   le
caratteristiche   merceologiche   e   le  modalita'  di  impiego  dei
combustibili  aventi  rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico
nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.
 
              Avvertenza:
             Le  note di seguito riportate  non incidono sul valore e
          sull'efficacia   del  regolamento  annotato  e  degli  atti
          trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica
          31  agosto  1972,  n.  670, recante «Approvazione del testo
          unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti lo Statuto
          speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige»,  come  modificato
          dall'art.  4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.
          2, dispone:
             «Art. 53. - Il Presidente della Provincia emana, con suo
          decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta».
             -  L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica
          31  agosto  1972,  n.  670, recante «Approvazione del testo
          unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti lo Statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige», dispone:
             «Art. 54. - Alla Giunta provinciale spetta:
             1.  la  deliberazione  dei regolamenti per la esecuzione
          delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
             2.  la  deliberazione dei regolamenti sulle materie che,
          secondo  l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta'
          regolamentare delle province;
             3.  l'attivita' amministrativa riguardante gli affari di
          interesse provinciale;
             4.  l'amministrazione  del  patrimonio  della provincia,
          nonche'  il  controllo  sulla  gestione di aziende speciali
          provinciali per i servizi pubblici;
             5.  la  vigilanza  e  la  tutela  sulle  Amministrazioni
          comunali,   sulle  istituzioni  di  pubblica  assistenza  e
          beneficenza,  sui  consorzi  e  sugli altri enti o istituti
          locali,  compresa la facolta' di sospensione e scioglimento
          dei  loro  organi  in  base alla legge. Nei suddetti casi e
          quando  le Amministrazioni non siano in grado per qualsiasi
          motivo  di  funzionare spetta anche alla Giunta provinciale
          la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella
          provincia  di  Bolzano,  nel  gruppo  linguistico che ha la
          maggioranza  degli  amministratori  in seno all'organo piu'
          rappresentativo  dell'ente.  Restano riservati allo Stato i
          provvedimenti  straordinari  di  cui  sopra allorche' siano
          dovuti  a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano
          a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
             6.  le  altre  attribuzioni demandate alla Provincia dal
          presente  Statuto o da altre leggi della Repubblica o della
          Regione;
             7.  l'adozione,  in caso di urgenza, di provvedimenti di
          competenza  del  consiglio da sottoporsi per la ratifica al
          Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva».
          Nota all'art. 1:
             -  L'art. 10  del  decreto  del  Presidente della Giunta
          provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., recita:
             «Art.   10   (Combustibili   ammessi).  -  Con  apposito
          regolamento di esecuzione sono stabilite le caratteristiche
          merceologiche  e le condizioni di impiego dei combustibili,
          in  coerenza  con le finalita' delle disposizioni normative
          statali  recanti  limiti all'autonomia provinciale ai sensi
          dello  statuto  speciale. Il regolamento di esecuzione puo'
          stabilire  norme piu'  restrittive rispetto alla disciplina
          statale  di  riferimento,  nell'obiettivo  di assicurare la
          prevenzione,   la  conservazione  e  il  risanamento  della
          qualita'  dell'aria del territorio provinciale o in singole
          zone.
             Il  regolamento di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
          in ogni momento, anche in relazione al piano provinciale di
          risanamento  e  tutela  della qualita' dell'aria, e reca la
          disciplina per l'adeguamento degli impianti in esercizio».