Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 36 del 2 settembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale; Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; Visto l'art. 10 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalita' di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1923 di data 25 luglio 2008, concernente: «Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalita' di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), disciplina le caratteristiche merceologiche e le modalita' di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.
Avvertenza: Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Note alle premesse: - L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: «Art. 53. - Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta». - L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», dispone: «Art. 54. - Alla Giunta provinciale spetta: 1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; 3. l'attivita' amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4. l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonche' il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per i servizi pubblici; 5. la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facolta' di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le Amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo piu' rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorche' siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6. le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione; 7. l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva». Nota all'art. 1: - L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., recita: «Art. 10 (Combustibili ammessi). - Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le caratteristiche merceologiche e le condizioni di impiego dei combustibili, in coerenza con le finalita' delle disposizioni normative statali recanti limiti all'autonomia provinciale ai sensi dello statuto speciale. Il regolamento di esecuzione puo' stabilire norme piu' restrittive rispetto alla disciplina statale di riferimento, nell'obiettivo di assicurare la prevenzione, la conservazione e il risanamento della qualita' dell'aria del territorio provinciale o in singole zone. Il regolamento di cui al comma 1 puo' essere aggiornato in ogni momento, anche in relazione al piano provinciale di risanamento e tutela della qualita' dell'aria, e reca la disciplina per l'adeguamento degli impianti in esercizio».