(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2009) 
                            IL PRESIDENTE 
    Visto l'art. 1, primo comma, punto 3), lettere a) e c),  e  punto
4), lettere a) e b), della legge regionale 29  ottobre  1965,  n.  23
«Sovvenzioni, contributi, sussidi  e  spese  dirette,  per  finalita'
istituzionali» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001,
n. 4 «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  pluriennale  ed
annuale della Regione (legge finanziaria 2001)»; 
    Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n.  827  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e  la  contabilita'  generale  dello
Stato» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto  2001,
n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di  spesa  in
economia»; 
    Visto l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n.  12,  che
disciplina le modalita' di  acquisto  di  beni  e  servizi  da  parte
dell'Amministrazione regionale per importi inferiori alla  soglia  di
rilievo comunitario, cosi' come modificato dall'art.  3  della  legge
regionale 24 maggio 2004, n. 17; 
    Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme  in  materia
di programmazione finanziaria e contabilita' regionale» e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto  il  Regolamento  di  organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti regionali approvato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il proprio decreto 21 luglio 2004, n.  0243/Pres.,  con  il
quale e' stato emanato il «Regolamento per le forniture, le provviste
ed i servizi da eseguirsi in economia da  parte  dell'Ufficio  Stampa
della Presidenza regionale e per la valutazione della congruita'  dei
contratti  nei  quali  sia  parte  l'ufficio  medesimo»,  cosi'  come
successivamente modificato ed integrato con proprio decreto 23 maggio
2007, n. 0141/Pres.; 
    Visto il proprio decreto 5 giugno 2006,  n.  0175/Pres.,  con  il
quale e' stato emanato il «Regolamento per l'acquisizione in economia
di beni e  servizi  da  parte  della  Direzione  generale  e  per  la
valutazione della congruita' sui contratti nei  quali  sia  parte  la
Direzione generale medesima»; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto  2008,  n.
1580,  con  cui  le  competenze  attribuite  alla   Direzione   della
comunicazione  della  Direzione   generale   sono   state   assegnate
all'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione; 
    Attesa  la   necessita'   di   provvedere   mediante   un   nuovo
provvedimento alla regolamentazione per l'acquisizione delle spese in
economia di pertinenza dell'Ufficio Stampa della Presidenza, anche in
conseguenza della riorganizzazione amministrativa; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 23  febbraio  2009,
n. 374; 
                              Decreta: 
    1. E' emanato il «Regolamento per le forniture, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio  Stampa  della
Presidenza della Regione e per la valutazione  della  congruita'  dei
contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo», nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
                                TONDO