(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2009) IL PRESIDENTE Visto l'art. 1, primo comma, punto 3), lettere a) e c), e punto 4), lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 «Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalita' istituzionali» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia»; Visto l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che disciplina le modalita' di acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17; Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilita' regionale» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive integrazioni e modificazioni; Visto il proprio decreto 21 luglio 2004, n. 0243/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio Stampa della Presidenza regionale e per la valutazione della congruita' dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo», cosi' come successivamente modificato ed integrato con proprio decreto 23 maggio 2007, n. 0141/Pres.; Visto il proprio decreto 5 giugno 2006, n. 0175/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Direzione generale e per la valutazione della congruita' sui contratti nei quali sia parte la Direzione generale medesima»; Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580, con cui le competenze attribuite alla Direzione della comunicazione della Direzione generale sono state assegnate all'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione; Attesa la necessita' di provvedere mediante un nuovo provvedimento alla regolamentazione per l'acquisizione delle spese in economia di pertinenza dell'Ufficio Stampa della Presidenza, anche in conseguenza della riorganizzazione amministrativa; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 374; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione e per la valutazione della congruita' dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO