(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  della  Regione  Friuli  Venezia
                               Giulia 
                      n. 14 dell'8 aprile 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  recante  la
previsione  di  interventi  finanziari  a  sostegno   delle   aziende
agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. i) della legge 7  marzo
2003 n.38; 
    Vista  la  legge  regionale  13  agosto  2002,  n.   22   recante
l'istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze  in
agricoltura: 
    Vista la legge  regionale  25  agosto  2006,  n.  17  recante  la
disciplina relativa agli «Interventi in materia di risorse  agricole,
naturali,  forestali  e  montagna   e   in   materia   di   ambiente,
pianificazione territoriale, caccia e pesca» ed in particolare l'art.
13  che  introduce  elementi  di  semplificazione,   economicita'   e
razionalizzazione nei controlli per la concessione delle  sovvenzioni
peri danni alle produzioni previste dall'articolo  5,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 102/2004; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2006, n.
2568  concernente  la  proposta  di  declaratoria  dell'esistenza  di
eccezionale calamita' naturale per l'evento  «siccita'»  verificatosi
nella regione dal 7 giugno al 3 agosto 2006; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 29  settembre  2006
n.  2288  concernente  l'adozione,  per  le  avversita'  atmosferiche
eccezionali  del  2006,  ed  ai  fini  della   corresponsione   degli
interventi compensativi previsti dall'art. 5 del decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 102, dei valori di produzione e prezzi  per  alcune
colture specificamente individuate; 
    Visto il «Regolamento concernente procedure di controllo, criteri
e modalita' per  la  concessione  di  sovvenzioni  e  del  contributo
straordinario  alle  aziende  agricole  danneggiate   da   avversita'
atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli artt. 13 e 14  della
legge regionale 25 agosto  2006,  n.  17»,  di  seguito  Regolamento,
emanato con proprio decreto 20 aprile 2007, n. 0106/Pres.; 
    Visti in particolare gli artt. 2  e  4  del  Regolamento  recanti
rispettivamente  «Elementi   di   semplificazione,   economicita'   e
razionalizzazione  per  le  procedure  di  verifica  attinenti   alla
quantificazione dei danni» ed «Elementi  di  razionalizzazione  e  di
semplificazione  delle  procedure   di   controllo   e   criteri   di
parametrazione»; 
    Visto che ai sensi del  terzo  comma  del  predetto  art.  2  del
Regolamento «Eventuali altre colture non individuate  possono  essere
considerate danneggiate qualora sia accertata  la  misura  del  danno
subito»; 
    Visto che per «altre colture» devono intendersi, per  esclusione,
quelle non espressamente indicate negli allegati A, B,  C,  e  D  del
Regolamento; 
    Considerato che quando il danno  riguarda  colture  non  previste
dalla deliberazione 29 settembre 2006 n. 2288,  in  mancanza  di  una
preindividuazione  della  loro  produzione   lorda   vendibile,   per
l'individuazione del danno devesi in luogo dei  predetti  riferimenti
oggettivi far riferimento all'effettivo accertamento del danno subito
(stima); 
    Ritenuto opportuno per il principio di equita' di  non  applicare
alle colture cosi individuate, stante la soggettivita' e aleatorieta'
della stima, il predetto disposto di cui alla lettera d) del comma  4
dell'art. 4 del Regolamento, ferma restando la penalizzazione di  cui
alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4; 
    Visto  il  proprio  decreto  27  agosto  2004,  n.  0277/Pres.  e
successive   modifiche   recante   «Regolamento   di   organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»; 
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo  2009,  n.
632 con la quale la  Giunta  medesima  ha  approvato  il  regolamento
recante «Modifiche al Regolamento concernente procedure di controllo,
criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di  sovvenzioni  e   del
contributo  straordinario  alle  aziende  agricole   danneggiate   da
avversita' atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli artt.  13
e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 emanato con  decreto
del Presidente della Regione 20 aprile 2007, n.106/Pres.»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il regolamento recante  «Modifiche  al  Regolamento
concernente procedure  di  controllo,  criteri  e  modalita'  per  la
concessione  di  sovvenzioni  e  dei  contributo  straordinario  alle
aziende agricole danneggiate da avversita' atmosferiche in esecuzione
rispettivamente degli artt. 13 e 14 della legge regionale  25  agosto
2006, n. 17 emanato con  decreto  del  Presidente  della  Regione  20
aprile  2007,   n.106/Pres.»   nel   testo   allegato   al   presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO