(Pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 15 del 15 aprile 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 3 aprile 2003,  n.  8  «Testo  unico  in
materia di sport e tempo libero»; 
    Visto, in particolare, l'art. 20 della citata legge regionale  n.
8/2003,  che  autorizza  l'Amministrazione  regionale   a   concedere
contributi a sostegno di  progetti  volti  a  promuovere  l'attivita'
sportiva nelle scuole primarie e secondarie; 
    Visto il proprio decreto 4 maggio 2006, n. 0140/Pres. recante  il
«Regolamento per la concessione  dei  contributi  per  la  promozione
dell'attivita' sportiva nelle scuole  ai  sensi  dell'art.  20  della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di  sport
e tempo libero)»; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  6,  comma  1,  del  Regolamento
medesimo che, conformemente alla disposizione normativa  ex  articolo
20, comma 3, della legge regionale n. 8/2003, ha fissato al 31 maggio
di ogni anno il termine finale  di  presentazione  delle  domande  di
contributo; 
    Visto l'art. 6, comma 92, della legge regionale 23 gennaio  2007,
n. 1 «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  pluriennale  e
annuale  della  Regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia   (Legge
finanziaria 2007)», che ha  modificato  l'art.  20,  comma  3,  della
predetta legge regionale n. 8/2003, disponendo che il termine per  la
presentazione delle domande di contributo in argomento, venga fissato
annualmente  con  apposito  bando  da  pubblicarsi   sul   Bollettino
ufficiale della Regione, sostituendo quindi la precedente  previsione
del termine fisso di  presentazione  delle  domande  al  31maggio  di
ciascun anno; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto  2008,  n.
1580, con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del Regolamento di
organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con  proprio  decreto  27  agosto  2004,  n.  0277/Pres.  e
successive modificazioni ed integrazioni, si  e'  definito  il  nuovo
assetto organizzativo delle strutture a livello di Servizio, tra  cui
quello del Servizio attivita' ricreative e sportive; 
    Rilevata la necessita', per quanto sopra esposto, di apportare le
conseguenti modifiche al testo del regolamento approvato con  proprio
decreto n. 0140/Pres./2006, al fine di renderle coerenti con le sopra
indicate modifiche normative; 
    Vista la legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 42 della Statuto di autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo  2009,  n.
718; 
 
                              Decreta: 
 
1. E' emanato il Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la
concessione dei contributi per la promozione dell'attivita'  sportiva
nelle scuole ai sensi dell'art.  20  della  legge  regionale  3aprile
2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo  libero)  emanato
con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2006, n. 140»,  nel
testo allegato al presente provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale. 
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo  osservare
come Regolamento della Regione. 
3. Il presente decreto  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO