(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 30 del 22 luglio 2008

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
   Vista  la  legge  provinciale  21  dicembre  2007,  n. 23, recante
«Disposizioni   per   la  formazione  del  bilancio  annuale  2008  e
pluriennale  2008-2010  della  provincia  autonoma  di  Trento (legge
finanziaria  2008),  art. 54 "Modificazioni della legge provinciale 7
novembre  2005,  n.  15,  concernente"  "(Disposizioni  in materia di
politica   provinciale   della   casa  e  modificazioni  della  legge
provinciale  13  novembre  1992,  n.  21 (Disciplina degli interventi
provinciali in materia di edilizia abitativa))"»;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 1771 dd. 11
luglio   2008  avente  ad  oggetto:  «Modificazioni  al  decreto  del
presidente  della  provincia  n.  18-71/Leg.  di data 18 ottobre 2006
recante "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre
2005,  n.  15  (disposizioni in materia di politica provinciale della
casa  e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina  degli  interventi  provinciali  in  materia  di edilizia
abitativa))"».

                              E m a n a

il seguente regolamento

                               Art. 1.

         Modificazioni all'art. 6 del decreto del Presidente
        della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

   1. All'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Provincia
n.  18-71/Leg.  di  data  18  ottobre 2006 sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) in qualunque ente locale da parte di soggetti richiedenti che
risultano debitori morosi, a qualunque titolo, di ITEA S.p.A. o delle
imprese  convenzionate  ovvero  nei  confronti  dei  quali  sia stato
adottato  provvedimento  di revoca dell'alloggio per gravi e ripetute
violazioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge; »;
    b) la lettera c) e' soppressa.