(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 22 luglio 2008 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008), art. 54 "Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente" "(Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))"»; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1771 dd. 11 luglio 2008 avente ad oggetto: «Modificazioni al decreto del presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 recante "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))"». E m a n a il seguente regolamento Art. 1. Modificazioni all'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 1. All'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) in qualunque ente locale da parte di soggetti richiedenti che risultano debitori morosi, a qualunque titolo, di ITEA S.p.A. o delle imprese convenzionate ovvero nei confronti dei quali sia stato adottato provvedimento di revoca dell'alloggio per gravi e ripetute violazioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge; »; b) la lettera c) e' soppressa.