(Pubblicato  nel  Supplemento  n.  4  al  Bollettino  ufficiale della
  Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre  2008)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visto  l'art.  53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
   Vista  la  deliberazione  n.  1817  di data 18 luglio 2008, con la
quale   la   Giunta  provinciale  ha  approvato  il  «Regolamento  di
attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5
relativo alla disciplina del servizio civile provinciale»;
                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                        Oggetto e definizioni



   1.  Questo  regolamento  in  attuazione  del  capo  II della legge
provinciale  14  febbraio  2007,  n.  5  (Sviluppo,  coordinamento  e
promozione  delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile
provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n.
5  (Sistema  educativo di istruzione e formazione del Trentino)) e in
particolare degli articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, disciplina
il servizio civile provinciale.
   2.  Il  servizio  civile  provinciale  svolge  anche  le  funzioni
attribuite  alla  Provincia  al fine della realizzazione del servizio
civile  nazionale  in relazione a quanto previsto dalla legge 6 marzo
2001,  n.  64  (Istituzione  del  servizio  civile  nazionale)  ed e'
finalizzato a:
    a)  favorire  la  realizzazione  dei  principi  costituzionali di
solidarieta' sociale;
    b) favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva nel rispetto e
nella  valorizzazione  dei  principi  di uguaglianza, democraticita',
tolleranza, pari opportunita' e di solidarieta' sociale;
    c)  valorizzare  le  forme  di  cittadinanza  attiva  dei giovani
tramite l'esperienza diretta in uno specifico settore di intervento;
    d)   promuovere   il   senso   di   appartenenza  alla  comunita'
provinciale,  nazionale  e  internazionale, sviluppando interventi di
integrazione e coesione sociale;
    e)  promuovere  la solidarieta' e la cooperazione con particolare
riguardo  alla  tutela  dei diritti sociali, ai servizi alla persona,
allo  sviluppo della sensibilita' intergenerazionale e all'educazione
alla pace tra i popoli;
    f)  partecipare  alla  salvaguardia  e alla tutela del patrimonio
ambientale, storico-artistico, culturale e alla protezione civile;
    g)   promuovere   e  sostenere  la  formazione  civica,  sociale,
culturale e professionale dei giovani mediante attivita' svolta anche
in enti e amministrazioni operanti all'estero;
    h) incentivare settori e azioni innovative per lo sviluppo di una
cultura della pace e dello sviluppo sostenibile;
    i)  collaborare  con  l'ufficio nazionale per il servizio civile,
con  altre  istituzioni  regionali,  nazionali  o  internazionali che
condividano  i  principi  ai  quali  e'  ispirato  il servizio civile
provinciale, per armonizzarne e potenziarne gli interventi.
   3. Ai fini di questo regolamento:
    a)  la  legge  provinciale n. 5 del 2007, e' indicata come «legge
provinciale»;
    b) l'albo provinciale del servizio civile, e' indicato come «albo
provinciale»;
    c)  la struttura della Provincia autonoma di Trento competente in
materia  di  servizio civile, e' indicata come «struttura provinciale
competente»;
    d)  gli  enti,  le  organizzazioni e i soggetti iscritti all'albo
provinciale per il servizio civile, sono indicati come «enti».