(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visti gli articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 concernente «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2024 del 8 agosto 2008 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: "Regolamento concernente la procedura di approvazione dei piani forestali e montani, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e dei piani degli interventi d'interesse pubblico nonche' del piano per la difesa dei boschi dagli incendi (articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. In attuazione degli articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento disciplina: a) i parametri dimensionali per la definizione di bosco e di pascolo; b) i requisiti professionali per la redazione dei piani forestali e montani, le forme di partecipazione e le procedure per la loro approvazione nonche' i criteri per la loro revisione; c) i requisiti professionali per la redazione dei piani di gestione aziendale e dei piani semplificati di coltivazione, la definizione dei loro contenuti e delle procedure di approvazione; d) le procedure di approvazione dei piani degli interventi di interesse pubblico; e) le procedure per l'elaborazione e l'adozione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi e della sua revisione nonche' la definizione dei contenuti e della durata del piano medesimo. 2. Nel prosieguo di questo regolamento: a) la legge provinciale n. 11 del 2007 e' indicata come «legge provinciale»; b) i piani forestali e montani sono indicati come «piani»; c) i piani di gestione aziendale sono indicati come «piani aziendali»; d) i piani semplificati di coltivazione sono indicati come «piani semplificati»; e) i piani degli interventi di interesse pubblico sono indicati come «piani degli interventi»; f) il piano per la difesa dei boschi dagli incendi e' indicato come «piano antincendio».