(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

   Visti  gli  artt.  53  e  54,  comma  1,  punto 1, del decreto del
Presidente   della   Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante
«Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
   Visti  gli  articoli  2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23
maggio  2007,  n.  11 concernente «Governo del territorio forestale e
montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette»;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 2024 del 8
agosto 2008 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante:
"Regolamento  concernente  la  procedura  di  approvazione  dei piani
forestali  e montani, dei piani di gestione forestale aziendale e dei
piani  semplificati  di  coltivazione  e  dei  piani degli interventi
d'interesse pubblico nonche' del piano per la difesa dei boschi dagli
incendi (articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio
2007, n. 11)"»;

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                               Oggetto

   1.  In  attuazione  degli  articoli  2, 6, 57, 85 e 86 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e
montano,  dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento
disciplina:
    a)  i  parametri  dimensionali  per  la definizione di bosco e di
pascolo;
    b) i requisiti professionali per la redazione dei piani forestali
e  montani,  le  forme  di  partecipazione e le procedure per la loro
approvazione nonche' i criteri per la loro revisione;
    c)  i  requisiti  professionali  per  la  redazione  dei piani di
gestione  aziendale  e  dei  piani  semplificati  di coltivazione, la
definizione dei loro contenuti e delle procedure di approvazione;
    d)  le  procedure  di  approvazione dei piani degli interventi di
interesse pubblico;
    e)  le procedure per l'elaborazione e l'adozione del piano per la
difesa  dei  boschi  dagli  incendi  e della sua revisione nonche' la
definizione dei contenuti e della durata del piano medesimo.
   2. Nel prosieguo di questo regolamento:
    a)  la  legge  provinciale n. 11 del 2007 e' indicata come «legge
provinciale»;
    b) i piani forestali e montani sono indicati come «piani»;
    c)  i  piani  di  gestione  aziendale  sono  indicati come «piani
aziendali»;
    d) i piani semplificati di coltivazione sono indicati come «piani
semplificati»;
    e)  i  piani degli interventi di interesse pubblico sono indicati
come «piani degli interventi»;
    f)  il  piano  per la difesa dei boschi dagli incendi e' indicato
come «piano antincendio».