(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
            Trentino-Alto Adige n. 2 del 7 gennaio 2009) 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
    Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo 11 quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
    Vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2592  di  data
10 ottobre 2008 con la quale la Giunta provinciale  ha  approvato  il
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
«Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri  e  vie  ferrate»,
come da ultimo modificata con la legge provinciale 15 novembre  2007,
n. 20. 
                                Emana 
    il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
                               Oggetto 
    1. Questo regolamento detta le norme di  esecuzione  della  legge
provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificata dal capo  III  della
legge provinciale 15 novembre 2007, n.  20,  per  la  parte  relativa
all'ordinamento dei rifugi alpini e dei bivacchi. 
    2. Nel prosieguo di questo regolamento la legge provinciale n.  8
del 1993, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla  legge
provinciale n. 20 del 2007, e' indicata come «legge provinciale».