(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 7 gennaio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo 11 quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2592 di data 10 ottobre 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate», come da ultimo modificata con la legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20. Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Questo regolamento detta le norme di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificata dal capo III della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20, per la parte relativa all'ordinamento dei rifugi alpini e dei bivacchi. 2. Nel prosieguo di questo regolamento la legge provinciale n. 8 del 1993, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge provinciale n. 20 del 2007, e' indicata come «legge provinciale».