(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                   Adige n. 2 del 7 gennaio 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero  1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
    Visto l'art. 18-bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11
(Disciplina  dell'impresa  artigiana  nella  Provincia  Autonoma   di
Trento); 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2704  di  data
17  ottobre  2008  avente  ad  oggetto  «Regolamento  di   attuazione
dell'articolo 18-bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 in
materia di disciplina dell'attivita' di acconciatore e di estetista». 
 
                               Emana: 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                     Definizione delle attivita' 
 
    1. Le disposizioni  previste  dall'articolo  18-bis  della  legge
provinciale 1° agosto 2002, n. 11, nonche' dal  presente  regolamento
nonche' dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita'
di acconciatore), dalla  legge  4  gennaio  1990,  n.  1  (Disciplina
dell'attivita' di estetista), si applicano a  tutte  le  imprese  che
svolgono le attivita' di acconciatore  e  di  estetista,  siano  esse
individuali o in  forma  societaria,  ovunque  tali  attivita'  siano
esercitate, in luogo pubblico o privato. Le  disposizioni  citate  si
applicano pertanto anche ai servizi di acconciatore  e  di  estetista
prestati  all'interno  di  comunita',  di  palestre,  club,   circoli
privati, di case di cura e strutture ricettive, anche  se  forniti  a
titolo di prestazione gratuita. 
    2. L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata in forma
di  impresa  ai  sensi  delle  norme  vigenti,  comprende   tutti   i
trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare,  mantenere  e
proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti
tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere
medico, curativo o sanitario, nonche'  il  taglio  e  il  trattamento
estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
Le imprese  di  acconciatura,  oltre  ai  trattamenti  e  ai  servizi
indicati in questo comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni
semplici di manicure e pedicure estetico. 
    3. L'attivita' professionale  di  estetista  comprende  tutte  le
prestazioni ed i trattamenti  eseguiti  sulla  superficie  del  corpo
umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in
perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto  estetico
modificandolo  attraverso  l'eliminazione  o   l'attenuazione   degli
inestetismi  presenti.  Rientrano  nell'attivita'  di  estetista   le
prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di  trucco
e  di  depilazione,  di  manicure  e  pedicure,  nonche'  quelle   di
applicazione e di ricostruzione unghie artificiali e di abbronzatura.
Sono escluse dall'attivita' di estetista le  prestazioni  dirette  in
linea specifica ed esclusiva a finalita' di carattere terapeutico. 
    4. Le prestazioni, trattamenti e i servizi di cui ai commi 2 e  3
possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici
definiti ai sensi della legge 11 ottobre  1986,  n.  713  (Norme  per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea  sulla
produzione  e  la  vendita  dei  cosmetici).  Non  si  applicano   le
disposizioni previste dalla disciplina  del  commercio,  fatto  salvo
quanto disposto dall'articolo 9: 
      a) alle  imprese  esercenti  l'attivita'  di  acconciatore  che
vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti  cosmetici,
parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e
ai servizi effettuati; 
      b) alle imprese esercenti l'attivita' di estetista che  vendano
o comunque cedano alla  clientela  prodotti  cosmetici,  strettamente
inerenti allo svolgimento della propria attivita', al solo fine della
continuita' dei trattamenti in corso. 
    5. Per l'effettuazione delle prestazioni, dei trattamenti  e  dei
servizi previsti dai commi 2 e 3, le imprese esercenti l'attivita' di
acconciatore e di estetista possono avvalersi anche di  soggetti  non
stabilmente    inseriti    nell'impresa,    purche'    in    possesso
dell'abilitazione prevista dall'articolo 2. A tale fine,  le  imprese
di cui al presente comma sono autorizzate a  ricorrere  alle  diverse
tipologie contrattuali previste dalla legge. 
    6.  L'attivita'  professionale  di  acconciatore  e   quella   di
estetista possono essere svolte unitamente anche in forma di  imprese
esercitate nella medesima sede, ovvero mediante  la  costituzione  di
una societa'. E' in ogni caso richiesto  il  possesso  dei  requisiti
previsti per lo svolgimento delle distinte attivita'.