(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, 
                      n. 11 del 6 aprile 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni  in
materia di qualita' della normazione); 
    Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione  del
Fondo di solidarieta' per le  famiglie  delle  vittime  di  incidenti
mortali sul luogo di lavoro); 
    Considerato quanto segue: 
      1. Che l'art. 3, comma 1,  della  legge  regionale  n.  57/2008
annovera fra i beneficiari del  contributo  di  solidarieta'  per  le
famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di  lavoro,  in
subordine al  coniuge  o  convivente  ed  ai  figli,  gli  ascendenti
fiscalmente a carico, oppure, in mancanza anche di questi, i fratelli
e le sorelle minori di eta' o fiscalmente a carico; 
      2. Che il contributo previsto dalla suddetta legge non risponde
a finalita' di carattere risarcitorio ma esprime  una  manifestazione
di solidarieta' da parte della comunita' regionale verso le  famiglie
colpite dall'evento luttuoso, offrendosi quale sostegno per  le  piu'
immediate necessita' conseguenti a tale evento, ivi  comprese  quelle
di una adeguata assistenza legale; 
      3. Che, ad una rinnovata valutazione  di  queste  disposizioni,
l'articolo sopra richiamato non appare  pienamente  coerente  con  le
predette finalita', nella parte in cui pone  specifiche  limitazioni,
connesse a situazioni fiscali, per l'accesso al contributo  da  parte
degli ascendenti oppure dei fratelli e delle sorelle delle vittime di
incidenti mor tali sul luogo di lavoro; 
      4. Che l'art. 3  della  legge  regionale  n.  57/2008  richiede
pertanto  di  essere  modificato  per  la  rimozione  delle  predette
limitazioni; 
      5. Che tale modifica non comporta la necessita'  di  modificare
anche la norma finanziaria  della  legge  regionale  n.  57/2008,  in
quanto incide sugli elementi a suo tempo considerati  ai  fini  della
determinazione della previsione di spesa; 
        
      Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 3 della legge regioanale n. 57/2008 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre  2008,
n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarieta' per  le  famiglie  delle
vittime di incidenti mortali sul luogo di  lavoro),  subito  dopo  le
parole: «gli ascendenti»  le  parole:  «fiscalmente  a  carico»  sono
soppresse. 
    2. Alla fine del comma 1 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.
57/2008 le parole: «minori di  eta'  o  fiscalmente  a  carico»  sono
soppresse. 
      
    La presente legge e' pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
      Firenze, 30 marzo 2009 
 
                               MARTINI