(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 20 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; Vista la legge regionale n. 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); Considerato quanto segue: 1. La situazione di incertezza che si e' verificata in relazione alle norme da seguire nelle aree per l'allenamento, l'addestramento e le gare per cani in cui e' previsto l'abbattimento di selvaggina rende necessario e urgente stabilire un nucleo di elementi di disciplina fondamentali per garantire omogeneita' e trasparenza nella gestione dell'istituto a livello regionale. 2. Il foraggiamento del cinghiale e' una pratica diffusa che influisce notevolmente sull'incremento numerico delle popolazioni con conseguenze non piu' sostenibili per il territorio agro-silvo-pastorale regionale e con ricadute negative ingenti sulle coltivazioni agricole. L'introduzione di un divieto generalizzato di foraggiamento, mitigato in relazione alle attivita' di cattura preventivamente autorizzate e interventi di foraggiamento dissuasivo autorizzato dalle province, si rende pertanto necessario per contenere le popolazioni e prevenire ricadute negative sul territorio. Si approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), e sostituito dal seguente: «3. Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia previsto l'abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere costituite in territori di scarso rilievo faunistico.». 2. Il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «4. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 e' condizionata al consenso del proprietario o del conduttore del fondo interessato, il provvedimento fissa tempi e modalita' di esercizio nonche' le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell'arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno». 3. Il comma 7 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «7. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.». 4. Dopo il comma 7 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 e' inserito il seguente: «7-bis. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento puo' essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa.». 5. Dopo il comma 7-bis della legge regionale n. 3/1994 e' inserito il seguente: «7 ter. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7-bis l'abbattimento puo' essere effettuato in superfici non superiori a 50 ettari e i soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell'utilizzazione, muniti di anello di riconoscimento di colore a arancione.».