(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 13 del 20 aprile 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
      
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Vista la legge regionale n. 12 gennaio 1994,  n.  3  (Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la  protezione  della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
    Considerato quanto segue: 
      1.  La  situazione  di  incertezza  che  si  e'  verificata  in
relazione  alle  norme  da  seguire  nelle  aree  per  l'allenamento,
l'addestramento e le gare per cani in cui e' previsto  l'abbattimento
di selvaggina rende necessario  e  urgente  stabilire  un  nucleo  di
elementi di  disciplina  fondamentali  per  garantire  omogeneita'  e
trasparenza nella gestione dell'istituto a livello regionale. 
      2. Il foraggiamento del cinghiale e' una  pratica  diffusa  che
influisce notevolmente sull'incremento numerico delle popolazioni con
conseguenze    non    piu'    sostenibili    per    il     territorio
agro-silvo-pastorale regionale e con ricadute negative ingenti  sulle
coltivazioni agricole. L'introduzione di un divieto generalizzato  di
foraggiamento,  mitigato  in  relazione  alle  attivita'  di  cattura
preventivamente autorizzate e interventi di foraggiamento  dissuasivo
autorizzato  dalle  province,  si  rende  pertanto   necessario   per
contenere  le  popolazioni  e   prevenire   ricadute   negative   sul
territorio. 
    Si approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 12 gennaio 1994,
n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio»), e sostituito dal seguente: 
      «3. Le aree per l'addestramento, l'allenamento e  le  gare  per
cani devono insistere su terreni idonei,  per  specifiche  condizioni
ambientali,  agli  scopi  della  cinofilia  venatoria.  Qualora   sia
previsto  l'abbattimento  di  selvaggina,  tali  aree  devono  essere
costituite in territori di scarso rilievo faunistico.». 
    2. Il comma 4 dell'art. 24 della legge  regionale  n.  3/1994  e'
sostituito dal seguente: 
      «4. L'emanazione  del  provvedimento  di  cui  al  comma  1  e'
condizionata al consenso del proprietario o del conduttore del  fondo
interessato, il provvedimento fissa tempi e  modalita'  di  esercizio
nonche' le misure di salvaguardia della  fauna  selvatica,  nell'arco
temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno». 
    3. Il comma 7 dell'art. 24 della legge  regionale  n.  3/1994  e'
sostituito dal seguente: 
      «7. L'addestramento, l'allenamento e le gare  di  cani  possono
svolgersi anche su fauna selvatica naturale.». 
    4. Dopo il comma 7 dell'art. 24 della legge regionale  n.  3/1994
e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Nelle aree addestramento, allenamento e gare  per  cani
con  abbattimento  puo'  essere   esclusivamente   utilizzata   fauna
selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie:  quaglia,
fagiano, starna, pernice rossa.». 
    5. Dopo il  comma  7-bis  della  legge  regionale  n.  3/1994  e'
inserito il seguente: 
      «7 ter. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al
comma 7-bis l'abbattimento puo' essere effettuato  in  superfici  non
superiori  a  50  ettari  e  i   soggetti   devono   essere   immessi
immediatamente  prima  dell'utilizzazione,  muniti   di   anello   di
riconoscimento di colore a arancione.».