(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 29 aprile 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Visto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale 20 febbraio 2008 n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 «Norme in materia di promozione delle attivita' nel settore dello spettacolo in Toscana») ed in particolare l'art. 9; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 29 gennaio 2009; Visti i pareri delle strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»); Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 16 marzo 2009; Visto il parere delle Commissioni consiliari III e V espresso nella seduta del 1° aprile 2009; Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 20 marzo 2009; Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2009, n. 293; Considerato quanto segue: 1. Per garantire uniformita' di disciplina su tutto il territorio della Regione e la qualita' della promozione del territorio, si ritiene necessario precisare nel regolamento che i soggetti che possono costituire il comitato promotore si impegnino a rispettare gli standards minimi di qualita'; 2. La disciplina uniforme della gestione della strada da parte dei comitati e' considerata una priorita' per la realizzazione delle finalita' della legge, e' necessario pertanto introdurre l'adozione da parte di ciascun comitato di un regolamento di gestione; 3. Al fine di garantire la trasparenza ed un piu' efficace controllo sono previsti specifiche regole e determinati contenuti per la elaborazione del regolamento di gestione; 4. L'immagine uniforme e coordinata di tutte le strade riconosciute dalla Regione costituisce una delle finalita' principali della legge, pertanto e' necessario definire con apposito atto il logo-cornice e stabilire l'installazione della segnaletica lungo tutto il percorso; Si approva il presente regolamento Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina quanto previsto all'art. 9 della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 «Norme in materia di promozione delle attivita' nel settore dello spettacolo in Toscana»).