(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 14 del 29 aprile 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
      
    Visto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana; 
    Vista la legge regionale 20 febbraio 2008 n. 10 (Disciplina delle
strade della ceramica, della  terracotta  e  del  gesso  in  Toscana.
Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 «Norme in  materia
di  promozione  delle  attivita'  nel  settore  dello  spettacolo  in
Toscana») ed in particolare l'art. 9; 
    Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 29 gennaio 2009; 
    Visti i pareri delle strutture di cui  all'art.  29  della  legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza  e  della
struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale  n.
17 marzo 2000,  n.  26  «Riordino  della  legislazione  regionale  in
materia di organizzazione e personale»); 
    Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n.  174
del 16 marzo 2009; 
    Visto il parere delle Commissioni consiliari  III  e  V  espresso
nella seduta del 1° aprile 2009; 
    Visto il parere del Consiglio  delle  Autonomie  Locali  espresso
nella seduta del 20 marzo 2009; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2009,  n.
293; 
    Considerato quanto segue: 
      1.  Per  garantire  uniformita'  di  disciplina  su  tutto   il
territorio  della  Regione  e  la  qualita'  della   promozione   del
territorio, si ritiene necessario precisare  nel  regolamento  che  i
soggetti che possono costituire il comitato promotore si impegnino  a
rispettare gli standards minimi di qualita'; 
      2. La disciplina uniforme della gestione della strada da  parte
dei comitati e' considerata una priorita' per la realizzazione  delle
finalita' della legge, e' necessario pertanto  introdurre  l'adozione
da parte di ciascun comitato di un regolamento di gestione; 
      3. Al fine di garantire la  trasparenza  ed  un  piu'  efficace
controllo sono previsti specifiche regole e determinati contenuti per
la elaborazione del regolamento di gestione; 
      4.  L'immagine  uniforme  e  coordinata  di  tutte  le   strade
riconosciute dalla Regione costituisce una delle finalita' principali
della legge, pertanto e' necessario definire  con  apposito  atto  il
logo-cornice e  stabilire  l'installazione  della  segnaletica  lungo
tutto il percorso; 
      
    Si approva il presente regolamento 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina quanto previsto all'art.  9
della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 10 (Disciplina delle strade
della ceramica, della terracotta e del gesso  in  Toscana.  Modifiche
alla legge regionale 28  marzo  2000  n.  45  «Norme  in  materia  di
promozione delle attivita' nel settore dello spettacolo in Toscana»).