(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
      Regione Friuli - Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

                              Finalita'

   1.  La  Regione  Friuli Venezia Giulia, con le disposizioni di cui
alla  presente  legge, anche in attuazione dei principi della legge 3
agosto   2007,   n.   120   (Disposizioni  in  materia  di  attivita'
libero-professionale   intramuraria   e   altre   norme   in  materia
sanitaria),  e  del  Piano  nazionale di' contenimento delle liste di
attesa  per  il  triennio  2006-2008,  di  cui all'allegato sub A del
provvedimento  28  marzo  2006,  n.  2555,  emanato  dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano, promuove tutte le iniziative atte a
garantire  ai  cittadini l'esecuzione degli accertamenti diagnostici,
delle  visite  e  degli  interventi'  terapeutici appropriati entro i
tempi  che  garantiscano  la  migliore  gestione dei problemi clinici
sospettati  o  diagnosticati,  nonche'  di  un  corretto  sistema  di
prevenzione.
   2.  La  Regione  si  impegna a garantire nelle forme ritenute piu'
opportune la celerita' degli interventi richiesti.