(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009) 
                            IL PRESIDENTE 
    Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n.  18  (norme  regionali
per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro); 
    Visti il programma triennale regionale  di  politica  del  lavoro
2006 - 2008, approvato con deliberazione della  giunta  regionale  21
aprile 2006, n. 856 ed i successivi aggiornamenti  annuali  approvati
con deliberazioni giuntali 23 novembre 2007, n. 2892, e  11  dicembre
2008, n. 2756; 
    Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (disposizioni
per agevolare  l'incontro  fra  domanda  ed  offerta  di  lavoro,  in
attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della  legge  17  maggio
1999, n. 144), come modificato dal decreto  legislativo  19  dicembre
2002, n. 297 (disposizioni  modificative  e  correttive  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000,  n.  181,  recante  norme  per  agevolare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in  attuazione  dell'art.
45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144); 
    Visto  il  decreto  legislativo  10  settembre   2003,   n.   276
(attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), ed in particolare
l'art. 7, il quale dispone che le regioni,  sentite  le  associazioni
dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative, istituiscono appositi elenchi  per  l'accreditamento
degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio
nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai  sensi  dell'art.  3
del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni, e dei seguenti principi e criteri: 
      a) garanzia della libera scelta dei cittadini,  nell'ambito  di
una  rete  di  operatori  qualificati,  adeguata  per  dimensione   e
distribuzione alla domanda espressa dal territorio; 
      b)  salvaguardia  di  standard  omogenei  a  livello  nazionale
nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di
disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; 
      c)  costituzione  negoziale  di  reti  di  servizio   ai   fini
dell'ottimizzazione delle risorse; 
      d)  obbligo  della  interconnessione  con  la  borsa   continua
nazionale del lavoro, nonche' l'invio alla  autorita'  concedente  di
ogni  informazione  strategica  per  un  efficace  funzionamento  del
mercato del lavoro; 
      e) raccordo con il sistema regionale  di  accreditamento  degli
organismi di formazione; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 22 aprile 2005,  n.
860, recante gli standard generali di qualita' e standard  essenziali
dei servizi per l'impiego nella regione Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto in particolare l'art.  24,  comma  4,  della  citata  legge
regionale n. 18/2005, che prevede che la giunta regionale, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni  di  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative, definisce, tra l'altro: 
      a) le procedure per l'accreditamento; 
      b)  i  requisiti  minimi  per  l'accreditamento  relativi  alle
capacita' gestionali e  logistiche,  alle  competenze  professionali,
alla situazione economica,  alle  esperienze  maturate  nel  contesto
territoriale di riferimento necessari per la concessione e la  revoca
dell'accreditamento; 
      c) le modalita' di verifica del mantenimento dei  requisiti  ai
fini della revoca; 
      d) le modalita' di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati; 
      e) i criteri di misurazione dell'efficacia  ed  efficienza  dei
servizi erogati; 
      g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro; 
      h) gli strumenti negoziali  con  cui  possono  essere  affidati
servizi al lavoro; 
    Rilevato che, come risulta da recenti indagini, la situazione  di
crisi  internazionale  e'  destinata  a   produrre   ricadute   sulle
prospettive economiche ed anche occupazionali della  nostra  regione;
Considerato  pertanto  opportuno,  anche  in  vista  del  prevedibile
aumento  delle  situazioni  di  criticita'  occupazionale   e   delle
richieste di  ricollocazione  e  riqualificazione  professionale,  di
prevedere  il  ricorso  a  strumenti  piu'  specifici  e  mirati   di
collocamento e ricollocamento occupazionale, allo scopo di  sostenere
e  integrare  le  attivita'  gia'  svolte  dai  centri  pubblici  per
l'impiego; 
    Ritenuto percio' di procedere  all'implementazione  dell'istituto
dell'accreditamento regionale, in attuazione di quanto gia'  previsto
nel  sopra  citato  aggiornamento  annuale  del  programma  triennale
regionale di politica del lavoro, definendo con regolamento: 
      a) le procedure per l'accreditamento; 
      b)  i  requisiti  minimi  per  l'accreditamento  relativi  alle
capacita' gestionali e  logistiche,  alle  competenze  professionali,
alla situazione economica,  alle  esperienze  maturate  nel  contesto
territoriale di riferimento necessari per la concessione e la  revoca
dell'accreditamento; 
      c) le modalita' di verifica del mantenimento dei  requisiti  ai
fini della revoca; 
      d) le modalita' di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati; 
      e) i criteri di misurazione dell'efficacia  ed  efficienza  dei
servizi erogati; 
      g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro; 
      h) gli strumenti negoziali  con  cui  possono  essere  affidati
servizi al lavoro; 
    Sentiti il comitato  di  coordinamento  interistituzionale  e  la
commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute  del
27 gennaio 2009 e del 11 febbraio 2009 hanno esaminato lo schema  del
presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 5  marzo  2009,  n.
506, con la quale e' stato approvato il «Regolamento  concernente  le
procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le
modalita' di tenuta dell'elenco regionale dei soggetti accreditati  e
l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'art. 24,  comma  4,
lettere a), b), c), d) e), g) e h) della  legge  regionale  9  agosto
2005, n. 18 (norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e  la
qualita' del lavoro)»; 
                              Decreta: 
    1. E' emanato  il  «Regolamento  concernente  le  procedure  e  i
requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalita'  di
tenuta dell'elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento
dei servizi al lavoro ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettere a), b),
c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18  (norme
regionali per l'occupazione, la tutela e la  qualita'  del  lavoro)»,
nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato mel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
                                TONDO