(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004) e successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 12-bis della citata legge regionale n. 4/2005 aggiunto dall'art. 40, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attivita' produttive); Considerato che il comma 1 del menzionato art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 autorizza l'amministrazione regionale, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficolta' di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilita' e tempestivita' anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale; Visto che il comma 3 del citato art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, per le finalita' di cui al comma 1, autorizza l'amministrazione regionale a costituire nell'ambito del fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE), il «Fondo regionale di garanzia per le PMI», dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilita' separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale; Visto il comma 9 del menzionato art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti: a) i criteri e le modalita' per la concessione delle cogaranzie di cui al comma 3; b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia del fondo; c) l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006; Ritenuto di dare attuazione al summenzionato comma 9 del citato art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 mediante l'emanazione dell'allegato regolamento, concernente: «Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia del fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie»; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia»; Vista la deliberazione della giunta regionale 12 marzo 2009, n. 526; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia del fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie» in conformita' al testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. II presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO