(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009) 
                            IL PRESIDENTE 
    Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4  (interventi  per  il
sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese  del
Friuli-Venezia Giulia.  Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte  di
giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99,  e
al parere motivato della Commissione delle Comunita'  europee  del  7
luglio 2004) e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto in particolare l'art. 12-bis della citata  legge  regionale
n. 4/2005 aggiunto dall'art. 40, comma 1, della  legge  regionale  20
novembre 2008, n. 13 (modifiche alla legge regionale  n.  29/2005  in
materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002  in  materia  di
turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente  gli
impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti
le attivita' produttive); 
    Considerato che il comma 1 del menzionato art. 12-bis della legge
regionale  n.  4/2005  autorizza  l'amministrazione   regionale,   in
situazione di  crisi  dei  mercati  finanziari  internazionali  e  di
conseguente difficolta' di accesso al credito da parte delle imprese,
a porre in essere  a  favore  delle  microimprese  e  delle  PMI  gli
strumenti  opportuni  ed  efficaci  alla  luce  dell'evoluzione   dei
mercati,  al  fine  di  fronteggiare  le  sollecitazioni  finanziarie
globali con  la  maggiore  flessibilita'  e  tempestivita'  anche  in
relazione alle misure adottate a  livello  nazionale,  comunitario  e
internazionale; 
    Visto che il comma 3 del citato art. 12-bis della legge regionale
n.  4/2005,  per  le  finalita'  di  cui  al   comma   1,   autorizza
l'amministrazione regionale a costituire  nell'ambito  del  fondo  di
rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE),
il «Fondo regionale di garanzia per  le  PMI»,  dotato  di  autonomia
patrimoniale e finanziaria, amministrato con  contabilita'  separata,
destinato alla concessione di cogaranzie a favore  delle  PMI  aventi
sede o unita' produttiva nel territorio regionale; 
    Visto il comma 9 del menzionato art. 12-bis della legge regionale
n. 4/2005, il quale stabilisce che  con  regolamento  regionale  sono
definiti: 
      a) i criteri e le modalita' per la concessione delle cogaranzie
di cui al comma 3; 
      b) le tipologie di  operazioni  di  finanziamento  bancario  in
relazione alle quali puo' operare la garanzia del fondo; 
      c) l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il
rilascio delle cogaranzie; Visto il  regolamento  (CE)  n.  1998/2006
della commissione del  15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli  aiuti  d'importanza  minore
(«de  minimis»),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 379 del 28 dicembre 2006; 
    Ritenuto di dare attuazione al summenzionato comma 9  del  citato
art. 12-bis della legge regionale  n.  4/2005  mediante  l'emanazione
dell'allegato regolamento, concernente: «Regolamento di cui  all'art.
12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i  criteri  e  le
modalita' per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale  di
garanzia per le PMI, le  tipologie  di  operazioni  di  finanziamento
bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia del fondo e
l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio
delle cogaranzie»; 
    Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2007  n.  17,
avente ad  oggetto  «Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia»; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 12 marzo  2009,  n.
526; 
                              Decreta: 
    1. E' emanato il «Regolamento di cui all'art. 12-bis della  legge
regionale n. 4/2005, concernente i criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia  per  le
PMI,  le  tipologie  di  operazioni  di  finanziamento  bancario   in
relazione alle quali puo' operare la garanzia del fondo e l'ammontare
dell'impegno massimo assumibile  dal  fondo  con  il  rilascio  delle
cogaranzie»  in   conformita'   al   testo   allegato   al   presente
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. II presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
                                TONDO