(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Gulia n. 16 del 22 aprile 2009) IL PRESIDENTE Visto l'art. 7, comma 14, della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale, al fine di offrire agli studenti universitari servizi abitativi ed, eventualmente, servizi accessori di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli enti regionali per il diritto e le opportunita' allo studio universitario, contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi per l'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, fino a un importo pari alla spesa ammissibile; Visto il comma 15, del citato art. 7 della legge regionale n. 1/2007, ai sensi del quale, per le medesime finalita' di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a enti pubblici, singoli o associati, a consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari, nonche' a enti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore del diritto allo studio, giuridicamente riconosciuti, il cui statuto prevede tra gli scopi la costruzione o gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari, contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi per l'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, fino a un importo pari alla spesa ammissibile; Visto il successivo comma 18, dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2007, che prevede che vengano definiti con regolamento regionale i criteri, le modalita', le tipologie d'intervento, le procedure e le priorita' per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dai commi 14 e 15 della medesima legge; Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 (Legge finanziaria 2007)», approvato con proprio decreto 2 aprile 2007, n. 079/Pres.; Ritenuto opportuno definire in modo piu' puntuale la spesa per l'intervento che concorre a formare il fabbisogno contributivo, nonche' l'entita' dell'importo contributivo concedibile in relazione a tale fabbisogno; Ritenuto inoltre opportuno sostituire i criteri in base ai quali procedere al riparto dei contributi previsti per i soggetti diversi dagli ERdiSU, con il criterio della valutazione del fabbisogno territoriale di alloggi o residenze per studenti universitari e della relativa offerta; Rilevato inoltre che dall'applicazione della legge di finanziamento in argomento e del relativo regolamento e' emersa la necessita' di disciplinare il caso di assegnazione di contributi per un importo inferiore rispetto al fabbisogno segnalato, nonche' i criteri di assegnazione delle risorse che eventualmente risultino eccedenti il fabbisogno segnalato da uno degli ERdiSU; Ritenuto pertanto opportuno integrare il regolamento, prevedendo la disciplina di tali ipotesi; Ritenuto infine necessario, in conseguenza delle modifiche apportate al regolamento in argomento, di prevedere, limitatamente al corrente anno, una norma transitoria che disponga un termine maggiore per la presentazione delle domande di contributo rispetto a quello ordinario del 31 marzo; Visto lo schema del «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 - legge finanziaria 2007 -)», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione; Visto l'art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione 26 marzo 2009, n. 717, con la quale la Giunta regionale ha approvato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione n. 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n, 1, art. 7, comma 18 - legge finanziaria 2007 -)»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 - legge finanziaria 2007 -)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO