(Pubblicato nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                   Gulia n. 16 del 22 aprile 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'art. 7, comma 14, della legge  regionale  n.  23  gennaio
2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale, al  fine  di
offrire   agli   studenti   universitari   servizi   abitativi    ed,
eventualmente, servizi accessori di supporto alla  didattica  e  alla
ricerca  e  attivita'  culturali  e   ricreative,   l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a  concedere  agli  enti  regionali  per  il
diritto e  le  opportunita'  allo  studio  universitario,  contributi
pluriennali costanti, per un periodo non superiore a  venti  anni,  a
sollievo  degli  oneri,   in   linea   capitale   e   interessi   per
l'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di  alloggi  o
residenze per studenti universitari, fino  a  un  importo  pari  alla
spesa ammissibile; 
    Visto il comma 15, del citato art. 7  della  legge  regionale  n.
1/2007, ai sensi del quale, per le medesime finalita' di cui al comma
14, l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere  a  enti
pubblici, singoli o associati, a consorzi istituiti per  lo  sviluppo
degli studi universitari, nonche'  a  enti  privati  senza  scopo  di
lucro, operanti nel settore del diritto allo  studio,  giuridicamente
riconosciuti, il cui statuto prevede tra gli scopi la  costruzione  o
gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli  studenti
universitari, contributi pluriennali costanti,  per  un  periodo  non
superiore a venti anni, a sollievo degli oneri, in linea  capitale  e
interessi per l'ammortamento di mutui contratti per la  realizzazione
di alloggi o residenze per studenti universitari, fino a  un  importo
pari alla spesa ammissibile; 
    Visto il successivo comma 18, dell'art. 7 della  legge  regionale
n. 1/2007, che prevede che vengano definiti con regolamento regionale
i criteri, le modalita', le tipologie d'intervento, le procedure e le
priorita' per la concessione e l'erogazione dei  contributi  previsti
dai commi 14 e 15 della medesima legge; 
    Visto il «Regolamento  per  la  concessione  e  l'erogazione  dei
contributi per la realizzazione di alloggi o residenze  per  studenti
universitari, ai sensi della legge regionale n. 23 gennaio  2007,  n.
1, art. 7, comma 18 (Legge finanziaria 2007)», approvato con  proprio
decreto 2 aprile 2007, n. 079/Pres.; 
    Ritenuto opportuno definire in modo piu' puntuale  la  spesa  per
l'intervento che  concorre  a  formare  il  fabbisogno  contributivo,
nonche' l'entita' dell'importo contributivo concedibile in  relazione
a tale fabbisogno; 
    Ritenuto inoltre opportuno sostituire i criteri in base ai  quali
procedere al riparto dei contributi previsti per i  soggetti  diversi
dagli ERdiSU,  con  il  criterio  della  valutazione  del  fabbisogno
territoriale di alloggi o residenze per studenti universitari e della
relativa offerta; 
    Rilevato   inoltre   che   dall'applicazione   della   legge   di
finanziamento in argomento e del relativo regolamento  e'  emersa  la
necessita' di disciplinare il caso di assegnazione di contributi  per
un importo inferiore rispetto  al  fabbisogno  segnalato,  nonche'  i
criteri di assegnazione delle  risorse  che  eventualmente  risultino
eccedenti il fabbisogno segnalato da uno degli ERdiSU; 
    Ritenuto pertanto opportuno integrare il regolamento,  prevedendo
la disciplina di tali ipotesi; 
    Ritenuto  infine  necessario,  in  conseguenza  delle   modifiche
apportate al regolamento in argomento, di prevedere, limitatamente al
corrente anno, una norma transitoria che disponga un termine maggiore
per la presentazione delle domande di contributo  rispetto  a  quello
ordinario del 31 marzo; 
    Visto lo schema del «Regolamento  di  modifica  del  decreto  del
Presidente della Regione 2 aprile 2007, n.  79  (Regolamento  per  la
concessione e l'erogazione dei contributi  per  la  realizzazione  di
alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi  della  legge
regionale n. 23 gennaio  2007,  n.  1,  art.  7,  comma  18  -  legge
finanziaria 2007 -)», nel testo allegato al presente decreto, di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale; 
    Visto l'art. 42 dello statuto della Regione; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione 26 marzo 2009, n. 717,  con  la  quale  la
Giunta regionale ha approvato il «Regolamento di modifica del decreto
del Presidente della Regione n. 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per
la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione  di
alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi  della  legge
regionale n. 23 gennaio  2007,  n,  1,  art.  7,  comma  18  -  legge
finanziaria 2007 -)»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica  del  decreto  del
Presidente della Regione 2 aprile 2007, n.  79  (Regolamento  per  la
concessione e l'erogazione dei contributi  per  la  realizzazione  di
alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi  della  legge
regionale n. 23 gennaio  2007,  n.  1,  art.  7,  comma  18  -  legge
finanziaria 2007 -)», nel testo allegato al presente decreto  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO