(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n.  47  (provvedimenti  a
favore  dell'industria  regionale   e   per   la   realizzazione   di
infrastrutture   commerciali)   e   successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
    Visti in particolare l'art. 21, comma 1 e  l'art.  22,  comma  1,
lettere a) e b) della citata legge  regionale  n.  47/1978,  come  da
ultimo sostituiti dagli articoli 8  e  9  della  legge  regionale  10
novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di  innovazione,
ricerca  scientifica  e  sviluppo  tecnologico),  i  quali  prevedono
interventi  per  l'innovazione  delle  strutture   industriali,   nel
rispetto della normativa comunitaria vigente; 
    Visto  il  proprio  decreto  20  agosto   2007,   n.   0260/Pres.
«Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita'  e  procedure
per l'attuazione degli interventi per l'innovazione  delle  strutture
industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma  1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno  1978,  n.47  e  dalla
programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del
comparto industriale)», emanato  in  attuazione  della  citata  legge
regionale n. 47/1978; 
    Visto l'art. 14-bis della citata legge regionale n. 26/2005, come
introdotto dalla legge regionale 20 novembre 2008, n.  13  (modifiche
alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio,  alla  legge
regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla  legge  regionale  n.
9/2008 per  la  parte  concernente  gli  impianti  sportivi  e  altre
modifiche a normative regionali concernenti le attivita' produttive),
il quale prevede in  particolare  la  cumulabilita'  degli  incentivi
previsti dall'art. 1, commi da 280 a  283  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con quelli  concessi  ai  sensi
del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47,  nel  limite
massimo della spesa effettivamente sostenuta; 
    Considerato che  la  medesima  norma  dispone  l'adeguamento  del
relativo regolamento di attuazione; 
    Ritenuto,  altresi',  opportuno  rivedere  il  tetto  massimo  di
contributo concedibile previsto dall'art. 15, comma 1  del  succitato
proprio decreto n. 0260/Pres./2007, portandolo da tre a  due  milioni
di euro, al fine di garantire  l'accesso  ad  un  maggior  numero  di
imprese all'agevolazione  di  cui  trattasi;  Ravvisata  pertanto  la
necessita' di modificare il regolamento emanato con il citato proprio
decreto n. 0260/Pres./2007 al  fine  di  conformarlo  alle  suesposte
disposizioni; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso) e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia della Regione; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 26 marzo  2009,  n.
662; 
    Ritenuto pertanto di  procedere  all'emanazione  del  regolamento
suddetto; 
 
                              Decreta: 
 
    1.  E'  emanato,  per  le  ragioni  espresse  in   premessa,   il
regolamento avente  ad  oggetto  «Regolamento  recante  modifiche  al
decreto  del  presidente  della  Regione  20  agosto  2007,  n.   260
"Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita'  e  procedure
per l'attuazione degli interventi per l'innovazione  delle  strutture
industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma  1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n.  47  e  dalla
programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del
comparto industriale)"», nel testo allegato al presente  decreto  del
quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO