(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni; Visti in particolare l'art. 21, comma 1 e l'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono interventi per l'innovazione delle strutture industriali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente; Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n.47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato in attuazione della citata legge regionale n. 47/1978; Visto l'art. 14-bis della citata legge regionale n. 26/2005, come introdotto dalla legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attivita' produttive), il quale prevede in particolare la cumulabilita' degli incentivi previsti dall'art. 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con quelli concessi ai sensi del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta; Considerato che la medesima norma dispone l'adeguamento del relativo regolamento di attuazione; Ritenuto, altresi', opportuno rivedere il tetto massimo di contributo concedibile previsto dall'art. 15, comma 1 del succitato proprio decreto n. 0260/Pres./2007, portandolo da tre a due milioni di euro, al fine di garantire l'accesso ad un maggior numero di imprese all'agevolazione di cui trattasi; Ravvisata pertanto la necessita' di modificare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0260/Pres./2007 al fine di conformarlo alle suesposte disposizioni; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia della Regione; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni; Vista la deliberazione della giunta regionale 26 marzo 2009, n. 662; Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del regolamento suddetto; Decreta: 1. E' emanato, per le ragioni espresse in premessa, il regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)"», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO