(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
                      n. 23 del 17 marzo 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

                  Finalita' e campo di applicazione

   1.  La  Regione  del Veneto promuove la piena e buona occupazione,
ponendo  al  centro  delle proprie politiche la persona e la qualita'
del  lavoro;  valorizza e favorisce la crescita delle persone e delle
imprese  promuovendo  la coesione sociale, l'accesso ai saperi e alle
competenze   quali  strumenti  di  sviluppo  della  comunita'  e  del
territorio.
   2.  La  Regione  esercita  le  proprie  competenze  legislative ed
amministrative  in  materia  di  occupazione,  tutela  e qualita' del
lavoro,   nel   rispetto   della  Costituzione,  dei  principi  della
legislazione  statale,  dello  statuto  regionale  e dell'Ordinamento
dell'Unione europea.
   3.  La  Regione  rende  effettivo il diritto al lavoro e attua gli
interventi  di  cui  alla  presente  legge perseguendo il superamento
degli squilibri territoriali del mercato del lavoro, nel rispetto dei
principi   di  sussidiarieta',  universalita'  e  pari  opportunita',
riferite al genere, alla cittadinanza e alle condizioni di svantaggio
sociale,  di  concertazione  e  di leale collaborazione tra i diversi
livelli istituzionali.
   4.  La Regione riconosce la centralita' della persona nell'accesso
alle  politiche  per  il  lavoro  e  valorizza  il ruolo dei soggetti
pubblici,   degli   operatori   pubblici   e  privati  autorizzati  e
accreditati  e persegue l'integrazione tra i servizi dell'istruzione,
della  formazione  e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea
per   l'occupazione  (SEO),  con  riguardo,  quanto  ai  destinatari,
rispettivamente al mercato del lavoro a livello regionale, nazionale,
comunitario e internazionale.
   5.  La  presente  legge  ha  lo  scopo di riordinare, coordinare e
armonizzare   le   disposizioni   regionali  vigenti  in  materia  di
occupazione, mercato del lavoro e orientamento.