(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23 del 17 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e campo di applicazione 1. La Regione del Veneto promuove la piena e buona occupazione, ponendo al centro delle proprie politiche la persona e la qualita' del lavoro; valorizza e favorisce la crescita delle persone e delle imprese promuovendo la coesione sociale, l'accesso ai saperi e alle competenze quali strumenti di sviluppo della comunita' e del territorio. 2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, tutela e qualita' del lavoro, nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello statuto regionale e dell'Ordinamento dell'Unione europea. 3. La Regione rende effettivo il diritto al lavoro e attua gli interventi di cui alla presente legge perseguendo il superamento degli squilibri territoriali del mercato del lavoro, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', universalita' e pari opportunita', riferite al genere, alla cittadinanza e alle condizioni di svantaggio sociale, di concertazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. 4. La Regione riconosce la centralita' della persona nell'accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l'integrazione tra i servizi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l'occupazione (SEO), con riguardo, quanto ai destinatari, rispettivamente al mercato del lavoro a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale. 5. La presente legge ha lo scopo di riordinare, coordinare e armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di occupazione, mercato del lavoro e orientamento.