(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto 
                      n. 23 del 17 marzo 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
    la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifica all'art. 9 della legge  regionale  28  aprile  1998,  n.  19
  «Norme per la tutela delle risorse  idrobiologiche  e  della  fauna
  ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca  nelle  acque
  interne e marittime interne della Regione Veneto». 
    1. L'art. 9 della legge regionale 28  aprile  1998,  n.  19  come
modificato dall'art. 3 della legge regionale 30 giugno2006, n. 10  e'
cosi sostituito: 
    «Art. 9 (Licenze di pesca). - 1. Per esercitare  la  pesca  nelle
acque della Regione e' necessario, oltre al  consenso  dell'eventuale
concessionario, essere muniti di licenza di pesca,  rilasciata  dalla
provincia di residenza in conformita' a quanto stabilito dalle  leggi
statali e regionali nonche' nel rispetto delle norme sulla disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali. 
    2. La licenza di pesca rilasciata nelle  altre  regioni  e  nelle
province autonome di Trento e Bolzano  ha  validita'  sul  territorio
regionale del Veneto. 
    3.  Per   i   residenti   in   Veneto   la   licenza   di   pesca
dilettantistico-sportiva (tipo B1)  e'  costituita  dall'attestazione
del versamento della tassa  di  concessione  regionale  in  cui  sono
riportati i dati anagrafici del  pescatore  nonche'  la  causale  del
versamento; le ricevute di  versamento  delle  tasse  di  concessione
regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento  di
identita'  e  hanno  validita'  dalla  data  di   effettuazione   del
versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso  giorno  dell'anno
successivo. 
    4. Nelle acque  classificate  salmonicole  e'  necessario  essere
muniti  del  tesserino  regionale  rilasciato  dalla   provincia   di
residenza, avente validita'  annuale,  nel  quale  il  titolare  deve
indicare preventivamente la giornata di uscita e  successivamente  il
numero  delle  catture  secondo  quanto  stabilito  dai   regolamenti
provinciali.  Le  province  rilasciano  il  tesserino  regionale   ai
pescatori residenti in  altre  regioni  che  ne  facciano  richiesta.
Ciascun pescatore puo'  essere  in  possesso  di  un  solo  tesserino
regionale. 
    5. Nelle acque in concessione  classificate  salmonicole,  previa
autorizzazione della provincia, il pescatore munito di  tesserino  di
associazione alla concessione, contenente le indicazioni  di  cui  al
comma 4, puo' essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale. 
    6. La scelta no kill deve  essere  preventivamente  annotata  sul
tesserino  regionale  ovvero  sul  tesserino  di  associazione   alla
concessione, mediante segnatura di apposita casella. 
    7. Il tesserino regionale puo' essere ottenuto previo  versamento
di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province. 
    8. La tassa annuale non e' dovuta nel caso in cui non si eserciti
la pesca. 
    9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza,  oltre  le  persone
esentate dalle vigenti leggi dello Stato: 
      a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di  pesca
sportiva durante l'esercizio della loro attivita' e nell'ambito degli
stessi impianti; 
      b)  il  personale  che,  a  norma  delle  vigenti   leggi,   e'
autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici  anche
in deroga ai divieti vigenti; 
      c) il personale delle province o dalle stesse  incaricato  alle
operazioni di cui al comma 3 dell'art. 16; 
      d) i ricercatori in possesso  di  regolare  permesso  di  pesca
scientifica rilasciato dalla provincia o dalla  Regione  in  caso  di
attivita' che interessi piu' province. 
    10. I  regolamenti  provinciali  possono  prevedere  modalita'  e
criteri per il rilascio di permessi  temporanei  all'esercizio  della
pesca dilettantistico-sportiva con validita' non superiore  ai  sette
giorni. In caso di  rilascio  a  titolo  oneroso,  gli  importi  sono
introitati dalla province e  vengono  destinati  agli  interventi  in
materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono  alle  stesse
ai sensi della presente legge.».