(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23 del 17 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica all'art. 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto». 1. L'art. 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come modificato dall'art. 3 della legge regionale 30 giugno2006, n. 10 e' cosi sostituito: «Art. 9 (Licenze di pesca). - 1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione e' necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformita' a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonche' nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. 2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validita' sul territorio regionale del Veneto. 3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B1) e' costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonche' la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identita' e hanno validita' dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo. 4. Nelle acque classificate salmonicole e' necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di residenza, avente validita' annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore puo' essere in possesso di un solo tesserino regionale. 5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, puo' essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale. 6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella. 7. Il tesserino regionale puo' essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province. 8. La tassa annuale non e' dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca. 9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato: a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attivita' e nell'ambito degli stessi impianti; b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, e' autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti; c) il personale delle province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'art. 16; d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla provincia o dalla Regione in caso di attivita' che interessi piu' province. 10. I regolamenti provinciali possono prevedere modalita' e criteri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva con validita' non superiore ai sette giorni. In caso di rilascio a titolo oneroso, gli importi sono introitati dalla province e vengono destinati agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alle stesse ai sensi della presente legge.».