(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23 del 17 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» 1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 42, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi: «2-ter La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell'art. 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive» e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l'autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale. 2-quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell'art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita», i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o piu' province. 2. Dopo il comma 1 dell'art. 43, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. I comuni autorizzano i gasdotti di interesse esclusivamente locale ai sensi dell'art. 52-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita». Sono gasdotti di interesse esclusivamente locale i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione e' limitata al territorio di un solo comune». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 44, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Le province autorizzano, ai sensi dell'art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita», i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o piu' comuni». 4. Dopo l'art. 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 1 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 44-bis (Disposizioni applicative in materia di gasdotti). - 1. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento gli adempimenti necessari per le procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti di competenza regionale nonche' le linee di indirizzo per le autorizzazioni di competenza degli enti locali. 2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 42, del comma 1-bis dell'art. 43 e del comma 2-bis dell'art. 44. 3. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2607 «Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti di competenza regionale non soggetti a valutazione di impatto ambientale», pubblicate nel BUR n. 81 del 15 settembre 2006. 4. I procedimenti relativi ai gasdotti di cui comma 2-quater dell'art. 42, al comma 1-bis dell'art. 43 e al comma 2-bis dell'art. 44, gia' iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono autorizzati da comuni, province e regione a seconda della rispettiva competenza. La documentazione relativa a tali procedimenti va trasmessa all'ente competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 13 marzo 2009 GALAN