(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto 
                      n. 23 del 17 marzo 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di
  funzioni  e  compiti  amministrativi  alle  autonomie   locali   in
  attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» 
    1. Dopo il comma 2-bis dell'art.  42,  della  legge  regionale 13
aprile  2001,  n.  11,  come  aggiunto  dall'art.   1   della   legge
regionale 16 agosto 2002, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi: 
    «2-ter  La  Giunta  regionale  si  esprime,  ai  sensi  dell'art.
52-quinquies del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327, «Testo unico in materia di espropriazioni per  pubblica
utilita', nonche' per le opere dichiarate di interesse strategico  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della legge  21  dicembre  2001,  n.  443
«Delega al Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
produttivi strategici ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
attivita' produttive» e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
sulla  proposta  dello  Stato  per  l'autorizzazione   dei   gasdotti
appartenenti alla rete nazionale. 
    2-quater. La  Giunta  regionale  autorizza,  ai  sensi  dell'art.
52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,
n. 327  «Testo  unico  in  materia  di  espropriazioni  per  pubblica
utilita»,  i  gasdotti  non  appartenenti  alla  rete  nazionale  che
interessano il territorio di due o piu' province. 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 43, della legge regionale 13  aprile
2001, n. 11, e' aggiunto il seguente comma: 
    «1-bis.  I   comuni   autorizzano   i   gasdotti   di   interesse
esclusivamente locale ai sensi dell'art. 52-sexies  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327  «Testo  unico  in
materia di espropriazioni per pubblica  utilita».  Sono  gasdotti  di
interesse esclusivamente locale i gasdotti non appartenenti alla rete
nazionale la cui realizzazione e' limitata al territorio di  un  solo
comune». 
    3. Dopo il comma 2 dell'art. 44, della legge regionale 13  aprile
2001, n. 11, e' aggiunto il seguente comma: 
    «2-bis. Le province autorizzano, ai sensi dell'art. 52-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  «Testo
unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita», i  gasdotti
non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di
due o piu' comuni». 
    4. Dopo l'art. 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n.  1  e'
aggiunto il seguente articolo: 
    «Art. 44-bis (Disposizioni applicative in materia di gasdotti). -
1. La Giunta  regionale  disciplina  con  proprio  provvedimento  gli
adempimenti  necessari  per  le  procedure  di  autorizzazione   alla
costruzione e all'esercizio  dei  gasdotti  di  competenza  regionale
nonche' le linee di indirizzo per  le  autorizzazioni  di  competenza
degli enti locali. 
    2. In sede di prima applicazione,  il  provvedimento  di  cui  al
comma 1 e' emanato entro sei mesi dall'entrata in  vigore  dei  commi
2-ter e 2-quater dell'art. 42, del comma 1-bis  dell'art.  43  e  del
comma 2-bis dell'art. 44. 
    3. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma  1,
si  applicano  in  quanto  compatibili   le   disposizioni   previste
dall'allegato A della deliberazione della Giunta regionale  7  agosto
2006, n. 2607 «Autorizzazione alla costruzione  e  all'esercizio  dei
gasdotti di  competenza  regionale  non  soggetti  a  valutazione  di
impatto ambientale», pubblicate nel BUR n. 81 del 15 settembre 2006. 
    4. I procedimenti relativi ai  gasdotti  di  cui  comma  2-quater
dell'art. 42, al comma 1-bis dell'art. 43 e al comma 2-bis  dell'art.
44, gia' iniziati e non ancora  conclusi  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo, sono autorizzati da comuni, province  e
regione a seconda  della  rispettiva  competenza.  La  documentazione
relativa a tali procedimenti va trasmessa all'ente  competente  entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo». 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Veneto. 
      Venezia, 13 marzo 2009 
                                GALAN