(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto 
                      n. 25 del 24 marzo 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              promulga 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifiche all'art. 2 della legge regionale  31  maggio  2001,  n.  12
  «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
  qualita'» e successive modificazioni. 
    1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31  maggio  2001,
n. 12 le parole: «regio decreto 21 giugno 1942, n. 929  «Testo  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  marchi  registrati»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.
30 "Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273"». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  31  maggio
2001, n. 12 e' inserito il seguente: 
    «1-bis Il marchio di cui al  comma  1  identifica  le  produzioni
agricole e agro-alimentari ottenute  nell'ambito  di  un  sistema  di
qualita' alimentare che risponde a tutti i seguenti requisiti: 
      a) la specificita'  del  prodotto  finale  deriva  da  obblighi
tassativi  concernenti  i  metodi  di  ottenimento  che  garantiscono
caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure
una qualita' del prodotto finale  significativamente  superiore  alle
norme commerciali correnti in termini  di  sanita'  pubblica,  salute
delle piante e  degli  animali,  benessere  degli  animali  o  tutela
ambientale; 
      b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto e' descritto in
un  disciplinare  di  produzione  vincolante  il  cui   rispetto   e'
verificato da un organismo di controllo indipendente; 
      c) il sistema di qualita' e' aperto a tutti i produttori; 
      d) il  sistema  di  qualita'  e'  trasparente  e  assicura  una
tracciabilita' completa dei prodotti; 
      e) il sistema di qualita'  risponde  agli  sbocchi  di  mercato
attuali o prevedibili; 
      f) il rispetto dell'applicazione dei principi della  produzione
integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione. 
    3. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge  regionale  31  maggio
2001, n. 12 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Nella fase di  predisposizione  dei  disciplinari  e  dei
relativi piani di controllo per i prodotti da  ammettere  al  marchio
regionale, nonche' per la valutazione  periodica  dell'andamento  del
sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti  regionali,
dell'universita', delle istituzioni della  ricerca  scientifica,  del
sistema   delle   certificazioni,   che   possono    affiancare    le
organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto».