(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 
                         del 20 maggio 2009) 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifiche alla legge regionale 3 aprile  2007,  n.  14  (disposizioni
               collegate alla legge finanziaria 2007) 
    1. Il comma 1 dell'art. 7 della  legge  regionale  n.  14/2007  e
successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «1. Ai fini del  contenimento  e  della  razionalizzazione  della
spesa per l'acquisto di beni e servizi  standardizzabili  degli  enti
del servizio sanitario regionale, la Regione costituisce la  centrale
regionale di acquisto.». 
    2. Al comma 5-ter dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2007  e
successive modifiche  ed  integrazioni  le  parole:  «alla  struttura
regionale competente in materia di gare e contratti» sono  sostituite
dalle seguenti: «alla Regione». 
    3. Al comma 3 dell'art. 8 della  legge  regionale  n.  14/2007  e
successive  modifiche  ed  integrazioni  le  parole:  «la   struttura
regionale competente in materia di gare e  contratti  predispone,  di
concerto  con  le  altre  strutture   regionali   competenti,»   sono
sostituite dalle seguenti: «la Regione predispone». 
    4. Al comma 3 dell'art. 8 della  legge  regionale  n.  14/2007  e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «alla Regione ed agli
enti di cui all'art. 7» sono sostituite dalle  seguenti:  «agli  enti
del servizio sanitario regionale». 
    5. Il comma 5 dell'art. 8 della  legge  regionale  n.  14/2907  e
successive modifiche ed integrazioni e' abrogato. 
    6. Al comma 2 dell'art. 9 della  legge  regionale  n.  14/2007  e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «per la Regione e»  e
le parole: «mentre e' facoltativa per gli enti di cui  all'art.  7  i
quali possono aderire, secondo le modalita' stabilite dalla  centrale
regionale di acquisto, a singole convenzioni mediante la emissione di
ordinativi di fornitura ovvero al sistema delle convenzioni  mediante
provvedimento dell'organo di  vertice  dell'amministrazione;  in  tal
caso, detti enti si obbligano, per il periodo di tempo  indicato  nel
medesimo provvedimento,  ad  avvalersi  delle  convenzioni  stipulate
dalla centrale regionale di acquisto e contribuiscono all'analisi del
fabbisogno di beni e servizi  standardizzabili  di  cui  all'art.  8,
comma 3» sono soppresse. 
    7. Il comma 3 dell'art. 10 della legge  regionale  n.  14/2007  e
successive modifiche ed integrazioni e' abrogato.