(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 20 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Principi 1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'art. 2, comma 2, lettera l), dello statuto, pone la persona al centro delle politiche educative, dell'istruzione e della formazione e garantisce la piena realizzazione della liberta' individuale e dell'integrazione sociale, nonche' il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. La Regione garantisce altresi' l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione secondo le vigenti disposizioni normative. 2. La Regione concorre a garantire i livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione quale fondamento necessario per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro, in condizioni di pari opportunita' di genere, etnia, scelte civili e religiose. 3. La Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative in coerenza con il principio di sussidiarieta' previsto dall'art. 118, comma 1, della Costituzione e favorisce l'integrazione di sistema e gli apporti funzionali di soggetti del terzo settore e di privati. 4. La Regione, ai sensi dell'art. 29 della Costituzione, riconosce il ruolo prioritario della famiglia nel processo educativo dei figli e riconosce altresi' la funzione delle associazioni dei genitori all'interno del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche al fine della valorizzazione delle differenze e delle identita' individuali.