(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 
                         del 20 maggio 2009) 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
                              Principi 
    1. La  Regione,  in  attuazione  degli  articoli  3  e  34  della
Costituzione e dell'art. 2, comma 2, lettera l), dello statuto,  pone
la persona al centro delle  politiche  educative,  dell'istruzione  e
della formazione e garantisce la piena realizzazione  della  liberta'
individuale  e  dell'integrazione   sociale,   nonche'   il   diritto
all'apprendimento  lungo  tutto  l'arco  della   vita.   La   Regione
garantisce altresi' l'esercizio del diritto-dovere  all'istruzione  e
alla formazione secondo le vigenti disposizioni normative. 
    2. La Regione  concorre  a  garantire  i  livelli  essenziali  di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art.  117,  comma
2, lettera m), della Costituzione quale fondamento necessario per  il
conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento
nel mondo del lavoro, in condizioni di pari opportunita'  di  genere,
etnia, scelte civili e religiose. 
    3.   La   Regione   determina   l'allocazione   delle    funzioni
amministrative  in  coerenza  con  il  principio  di   sussidiarieta'
previsto dall'art. 118,  comma  1,  della  Costituzione  e  favorisce
l'integrazione di sistema e gli apporti funzionali  di  soggetti  del
terzo settore e di privati. 
    4.  La  Regione,  ai  sensi  dell'art.  29  della   Costituzione,
riconosce il ruolo prioritario della famiglia nel processo  educativo
dei figli e riconosce altresi' la  funzione  delle  associazioni  dei
genitori all'interno del sistema educativo regionale di istruzione  e
formazione, anche al fine della  valorizzazione  delle  differenze  e
delle identita' individuali.