(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 4 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 1. Al termine del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 51/1992, sono aggiunte, in fine, le parole: «I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli». 2. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 51/1992 le parole «Ricevuti i pareri richiesti», sono soppresse. 3. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 51/1992 prima delle parole «Acquisiti i risultati del referendum» sono inserite le seguenti «Ricevuti i parenti di cui al comma 4 e».