(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                      n. 22 del 4 giugno 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
        Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 
    1. Al termine del comma 4 dell'art. 3 della  legge  regionale  n.
51/1992, sono aggiunte, in fine, le parole: «I pareri  sono  resi  al
Consiglio  regionale  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale  termine  i
pareri si intendono favorevoli». 
    2. Al comma 5 dell'art. 3 della legge  regionale  n.  51/1992  le
parole «Ricevuti i pareri richiesti», sono soppresse. 
    3. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 51/1992  prima
delle parole «Acquisiti i risultati del referendum» sono inserite  le
seguenti «Ricevuti i parenti di cui al comma 4 e».