(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 116 del 7 luglio 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 19 del 1998 1. All'art. 1 della legge regionale n. 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Finalita', oggetto e ambito di applicazione della legge»; b) al comma 1, dopo le parole «Emilia-Romagna», sono inserite le seguenti: «, nel quadro dei principi stabiliti, dalla normativa vigente ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,»; c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La Regione favorisce le iniziative che a livello locale promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della riqualificazione urbana attraverso l'istituzione di processi partecipativi o di laboratori di urbanistica partecipata e incentiva il ricorso da parte dei Comuni a procedure concorsuali che consentano la scelta del progetto che meglio corrisponde agli obiettivi di qualita' attesi.»; d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il Titolo I della presente legge continua a trovare applicazione nei Comuni dotati di PRG approvato nell'osservanza della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio), e fino all' approvazione del Piano strutturale comunale, in conformita' alla legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Per l'approvazione di programmi di riqualificazione in variante agli strumenti di pianificazione trovano applicazione i limiti previsti dall' art. 41 della legge regionale n. 20 del 2000. 2-ter. A seguito dell'approvazione del Piano strutturale comunale, trova applicazione la disciplina della legge regionale n. 20 del 2000 relativa agli interventi di riqualificazione urbana, come integrata da quanto disposto dal Titolo I della presente legge.».