(Pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  n.  116  del 7
                            luglio 2009) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 19 del 1998 
 
    1. All'art. 1 della legge regionale  n.  3  luglio  1998,  n.  19
(Norme in materia di  riqualificazione  urbana),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Finalita', oggetto e ambito
di applicazione della legge»; 
      b) al comma 1, dopo le parole «Emilia-Romagna»,  sono  inserite
le seguenti: «, nel quadro dei principi  stabiliti,  dalla  normativa
vigente  ed  in  coerenza  con  le  previsioni  degli  strumenti   di
pianificazione territoriale e urbanistica,»; 
      c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. La Regione favorisce le iniziative che a  livello  locale
promuovono la partecipazione dei  cittadini  alla  definizione  degli
obiettivi della riqualificazione urbana attraverso  l'istituzione  di
processi partecipativi o di laboratori di urbanistica  partecipata  e
incentiva il ricorso da parte dei Comuni a procedure concorsuali  che
consentano  la  scelta  del  progetto  che  meglio  corrisponde  agli
obiettivi di qualita' attesi.»; 
      d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Il Titolo I  della  presente  legge  continua  a  trovare
applicazione nei Comuni dotati di PRG approvato nell'osservanza della
legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio),
e  fino  all'  approvazione  del  Piano  strutturale   comunale,   in
conformita' alla legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 20  (Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio). Per l'approvazione  di
programmi  di  riqualificazione  in  variante   agli   strumenti   di
pianificazione trovano applicazione i limiti previsti dall'  art.  41
della legge regionale n. 20 del 2000. 
    2-ter.  A  seguito  dell'approvazione   del   Piano   strutturale
comunale, trova applicazione la disciplina della legge  regionale  n.
20 del 2000 relativa agli interventi di riqualificazione urbana, come
integrata da quanto disposto dal Titolo I della presente legge.».