(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 1. Il comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 e' sostituito dal seguente: «6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita' per gli interventi in esso previsti.».