(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio 
                      n. 14 del 14 aprile 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
  Modifica all'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 
    1. Il comma 6 dell'art. 26 della legge regionale  n.  29/1997  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  145  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore  di  piano
urbanistico e sostituisce  i  piani  territoriali  o  urbanistici  di
qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione  di  pubblica
utilita' per gli interventi in esso previsti.».