(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 2/2009 1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2009 e' cosi' sostituito: «1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 41/2003 e' aggiunta la seguente: "b-bis) Comunita' alloggio-gruppo appartamento rientrante nelle strutture di tipo familiare di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), a bassa intensita' assistenziale, parzialmente autogestita, con limitata capacita' ricettiva, destinata a soggetti maggiorenni in situazioni di disabilita' fisica, psichica o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa."». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 6 aprile 2009 MARRAZZO