(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio 
                      n. 14 del 14 aprile 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
         Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 2/2009 
    1. Il comma 1 dell'art. 5 della  legge  regionale  n.  2/2009  e'
cosi' sostituito: 
    «1. Dopo la lettera b), del  comma  1  dell'art.  7  della  legge
regionale n. 41/2003 e' aggiunta la seguente: 
    "b-bis) Comunita' alloggio-gruppo appartamento  rientrante  nelle
strutture di tipo familiare di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), a
bassa  intensita'  assistenziale,   parzialmente   autogestita,   con
limitata capacita' ricettiva, destinata  a  soggetti  maggiorenni  in
situazioni  di  disabilita'  fisica,  psichica   o   sensoriale   che
mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza  di
operatori in maniera continuativa."». 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Lazio. 
      Roma, 6 aprile 2009 
                              MARRAZZO