(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10  del
                           17 giugno 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
                              Principi 
    1. La presente legge, in attuazione della legge 17  agosto  2005,
n.  174  (Disciplina  dell'attivita'  di  acconciatore),  di  seguito
denominata  «legge  statale»,  nonche'  in  conformita'  con   quanto
previsto in materia dal decreto legge 31 gennaio 2007, n.  7  (Misure
urgenti  per  la  tutela  dei  consumatori,   la   promozione   della
concorrenza, lo sviluppo di attivita'  economiche  e  la  nascita  di
nuove      imprese,      la      valorizzazione       dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di  autoveicoli),  convertito
con modificazioni dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,  disciplina
l'attivita' professionale di acconciatore, formula i criteri generali
per le iniziative di formazione professionale  e  detta  disposizioni
per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. 
    2. La presente legge si applica a tutte le imprese, che  svolgono
l'attivita' di acconciatore, ovunque tale attivita'  sia  esercitata,
in luogo pubblico o privato.