(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 17 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Principi 1. La presente legge, in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore), di seguito denominata «legge statale», nonche' in conformita' con quanto previsto in materia dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, disciplina l'attivita' professionale di acconciatore, formula i criteri generali per le iniziative di formazione professionale e detta disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. 2. La presente legge si applica a tutte le imprese, che svolgono l'attivita' di acconciatore, ovunque tale attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato.