(Pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                  n. 9/I - II del 24 febbraio 2009) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'art. 2-ter,  nella  legge  provinciale  20  dicembre
     1982, n. 28 (istituzione dell'ufficio del difensore civico) 
 
    1. Dopo l'art.  2-bis,  della  legge  provinciale  sul  difensore
civico e' inserito il seguente: 
      «Art.  2-ter  (Compiti  del  difensore  civico  in  materia  di
infanzia ed  adolescenza).  -  1.  Il  difensore  civico  promuove  e
garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non  cittadini
italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo,  statale
e provinciale, e in particolare dalla dichiarazione dei  diritti  del
fanciullo, approvata il  20  novembre  1959  dall'assemblea  generale
delle Nazioni Unite, dalla convenzione internazionale sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,  ratificata  e  resa
esecutiva ai sensi della legge 27  maggio  1991,  n.  176,  dai  suoi
protocolli  opzionali,  fatti  a  New  York  il  6  settembre   2000,
ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11  marzo  2002,  n.
46, nonche' dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti  dei
fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata  e  resa
esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77. 
    2. Il difensore civico svolge  le  sue  funzioni  in  materia  di
diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo
l'effettivo esercizio di questi diritti, in  un  contesto  di  tutela
della dignita' umana, di valutazione delle decisioni del  minore,  se
egli e' capace di reale discernimento, e di positivo  sviluppo  della
sua personalita'  riconoscendo  e  rispettando  il  preminente  ruolo
educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore. 
    3.  Il  difensore  civico  accoglie  segnalazioni  in  merito   a
violazioni  dei  diritti  dei  minori,  fornendo  informazioni  sulle
modalita' di tutela e di esercizio di questi diritti  e  intervenendo
presso i soggetti competenti.  Nell'esercizio  di  tali  funzioni  il
difensore civico, in particolare: 
      a) segnala ai soggetti competenti  situazioni  suscettibili  di
richiedere interventi immediati in  materia  di  tutela  dei  minori,
anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del
genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte  del
genitore affidatario;  in  questa  sede  puo'  proporre  ai  soggetti
competenti l'adozione di interventi per prevenire rischi o  rimediare
a danni o violazioni dei diritti dei minori; 
      b) segnala ai soggetti competenti i fattori  di  rischio  o  di
danno  derivanti  ai  minori  da  situazioni  ambientali  carenti   o
inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario; 
      c) chiede ai soggetti competenti di esercitare i loro poteri in
materia di assistenza  prestata  ai  minori  accolti  presso  servizi
socio-assistenziali; 
      d) segnala ai soggetti competenti  eventuali  inadempienze  dei
loro dipendenti. 
    4. Il difensore civico,  utilizzando  spazi  idonei  di  ascolto,
raccoglie direttamente dalla voce dei bambini,  degli  adolescenti  e
degli  adulti,  esigenze,  istanze  e  proposte.  Per  promuovere  il
miglioramento della condizione dei minori  il  difensore  civico,  in
particolare: 
      a) formula proposte per migliorare il  sistema  normativo  e  i
servizi finalizzati a tutelare i diritti dei minori; 
      b) propone ai soggetti competenti iniziative di formazione,  in
particolare sui diritti dei minori, rivolte a operatori della  scuola
e  del  volontariato,  agli  operatori  addetti  ai  servizi  e  alle
strutture socio-assistenziali e sanitarie,  pubbliche  o  private,  e
agli operatori delle strutture giudiziarie; 
      c) promuove sinergie tra  le  amministrazioni  pubbliche  della
provincia impegnate nella tutela dei diritti dei minori, i privati  e
le autorita' giudiziarie; 
      d) facilita la  realizzazione  di  iniziative  da  parte  della
Provincia, degli enti locali e dei privati volte a favorire la tutela
dei minori e, in particolare, la  prevenzione  e  il  trattamento  di
situazioni di abuso o disadattamento; 
      e)  promuove  iniziative  dei  soggetti  competenti   volte   a
individuare,  selezionare  e  preparare  le  persone  disponibili   a
svolgere attivita' di tutela,  di  curatela  e  d'amministrazione  di
sostegno, nonche' a fornire  consulenza  e  sostegno  ai  tutori,  ai
curatori e agli amministratori di sostegno. 
    5. Il difensore civico promuove iniziative per  sensibilizzare  i
minori, le famiglie,  gli  operatori  e  la  societa',  sui  problemi
dell'infanzia e dell'adolescenza. Nell'esercizio di questi compiti il
difensore civico, in particolare: 
      a)  promuove  la  realizzazione  di  iniziative  d'informazione
destinate a sensibilizzare  i  minori  sui  loro  diritti  e  per  la
diffusione di una cultura che rispetti i diritti del minore; 
      b) anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali  e
i mezzi d'informazione, promuove iniziative per  un  utilizzo  sicuro
delle nuove tecnologie di relazionalita' e interconnessione; 
      c) collabora con il comitato provinciale per  le  comunicazioni
all'attivita' di monitoraggio e  di  valutazione  delle  trasmissioni
televisive  e  radiofoniche  in  ambito  provinciale  trasmettendo  e
mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui  dispone  con
riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa e'
percepita; 
      d) collabora con il comitato provinciale per  le  comunicazioni
per sensibilizzare gli organi  d'informazione  e  le  istituzioni  ad
un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la  capacita'
critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine; 
      e) fornisce al pubblico, ai minori, alle persone e agli  organi
che si occupano della materia informazioni sui diritti dei minori; 
      f) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca, con
organismi pubblici e privati. 
    6. La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del difensore
civico in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti  e
ai suoi disegni di legge in materia di minori.».