(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 13 del 25 marzo 2008)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

                              Finalita'



   1.  La  Provincia  autonoma  di  Trento  tutela  l'apicoltura e ne
riconosce   la   funzione  nella  protezione  e  nella  conservazione
dell'ambiente  naturale  e  della  biodiversita'  e nel miglioramento
della produzione agroforestale.
   2.  La Provincia, anche al fine dello sviluppo delle potenzialita'
produttive  delle  piante  agrarie, forestali e spontanee, promuove e
sostiene l'apicoltura attraverso:
    a)  la  tutela,  la  valorizzazione  e la promozione dei prodotti
dell'apicoltura trentina;
    b)  il riconoscimento del ruolo dell'apicoltura nel miglioramento
qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole, con particolare
riguardo   alla  frutticoltura  nonche'  alla  forestazione  ed  alle
superfici destinate all'attivita' di pastorizia o di allevamento;
    c)  la difesa, la conservazione, l'inserimento di specie vegetali
autoctone   d'interesse   apistico,  compatibili  con  le  condizioni
ambientali negli interventi per la difesa del suolo;
    d)  la  formazione  degli addetti del settore e in particolare di
coloro   che   intraprendono   per  la  prima  volta  l'attivita'  di
apicoltore.