(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 25 marzo 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento tutela l'apicoltura e ne riconosce la funzione nella protezione e nella conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversita' e nel miglioramento della produzione agroforestale. 2. La Provincia, anche al fine dello sviluppo delle potenzialita' produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, promuove e sostiene l'apicoltura attraverso: a) la tutela, la valorizzazione e la promozione dei prodotti dell'apicoltura trentina; b) il riconoscimento del ruolo dell'apicoltura nel miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura nonche' alla forestazione ed alle superfici destinate all'attivita' di pastorizia o di allevamento; c) la difesa, la conservazione, l'inserimento di specie vegetali autoctone d'interesse apistico, compatibili con le condizioni ambientali negli interventi per la difesa del suolo; d) la formazione degli addetti del settore e in particolare di coloro che intraprendono per la prima volta l'attivita' di apicoltore.