(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
       della Regione Emilia Romagna n. 126 del 23 luglio 2009) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale 31 maggio 2002,  n.
  9  (Disciplina  dell'esercizio  delle  funzioni  amministrative  in
  materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) 
    1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 9 del 2002 e'  inserito
il seguente: 
    «Art. 8-bis (Classificazione delle  aree  del  demanio  marittimo
regionale). - 1. In attuazione dell' art. 1, comma 251,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» tutte  le
aree demaniali marittime turistico ricreative  ricadenti  nei  comuni
costieri,  ai  fini  della  riscossione  dei  relativi  canoni,  sono
classificate  secondo   le   specifiche   di   cui   all'allegato   A
(Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente
legge. Le aree classificate ad alta valenza  turistica  ricadono  nel
litorale dei seguenti comuni: 
      a) Comune di Ravenna; 
      b) Comune di Cervia; 
      c) Comune di Cesenatico; 
      d) Comune di Rimini; 
      e) Comune di Riccione. 
    2. I titolari  di  concessioni  demaniali  marittime  di  cui  al
decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.   400   (Disposizioni   per   la
determinazione  dei   canoni   relativi   a   concessioni   demaniali
marittime), convertito in legge 4 dicembre  1993,  n.  494,  potranno
chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga  della  durata  della
concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data  di
rilascio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 253, della legge
n. 296 del 2006 ed in conformita'  a  quanto  disposto  dal  presente
articolo. 
    3. La Giunta, considerando la particolarita' della realta'  della
nostra Regione in relazione all'attuazione dei  piani  dell'  arenile
nella determinazione dei requisiti previsti dall'art. 1,  comma  253,
della legge  n.  296  del  2006,  approva  direttive  vincolanti  per
l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e  2,  con  proprio  atto
deliberativo da pubblicare nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Emilia-Romagna.».