(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 24 agosto 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres., (Regolamento
per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti
a denominazione di origine  (DO)  e  degli  elenchi  delle  vigne  ad
indicazione  geografica  tipica  (IGT)  in  esecuzione  della   legge
regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4. Approvazione); 
    Considerato che il citato regolamento disciplina  in  particolare
le procedure di iscrizione  dei  vigneti  agli  albi  dei  vigneti  a
denominazioni di origine e agli elenchi delle  vigne  ad  indicazione
geografica tipica; 
    Richiamato  il  disposto  dell'art.  12,  comma  4,  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  (Tutela  delle  denominazioni  di
origine e delle  indicazioni  geografiche  dei  vini,  in  attuazione
dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), il quale prevede  che
le  regioni,  su  proposta  dei  consorzi  di  tutela  e  sentite  le
organizzazioni  professionali  di  categoria,  possono   disciplinare
l'iscrizione  dei   vigneti   allo   schedario   viticolo   ai   fini
dell'idoneita'  alla  rivendicazione  delle  relative  DO  o  IG  per
conseguire l'equilibrio di mercato; 
    Richiamato  il  decreto  17  luglio  2009  del  Ministero   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  (Riconoscimento  della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco» e  riconoscimento  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani  -  Prosecco»
per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi  disciplinari
di produzione); 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 4, punto 4, del  disciplinare
di produzione della denominazione di  origine  controllata  dei  vini
«Prosecco», di cui all'allegato annesso al citato decreto  17  luglio
2009, le regioni Veneto e Friuli  Venezia  Giulia,  su  proposta  del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria interessate,  con  propri  provvedimenti,  da  adottare  di
concerto  con   univoci   criteri   tecnico-amministrativi,   possono
stabilire limiti, anche temporanei,  all'iscrizione  delle  superfici
all'apposito  albo  dei  vigneti  e  che  tali   provvedimenti   sono
comunicati al competente Ministero; 
    Atteso  che  il  Presidente  del  Consorzio   di   tutela   della
denominazione  di  origine  controllata  dei   vini   «Prosecco»   ha
presentato in data 24 giugno  2011,  prot.  n.  41185,  alle  regioni
Friuli Venezia Giulia e Veneto, ai sensi dell'art. 12, comma  4,  del
decreto  legislativo  n.  61/2010,  una  richiesta   di   limitazione
all'iscrizione dei vigneti  ai  rispettivi  schedari  viticoli  delle
superfici realizzate con la varieta' Glera,  ai  fini  dell'idoneita'
alla rivendicazione della denominazione «Prosecco»; 
    Considerato, in particolare, che il  Consorzio  ha  richiesto  di
limitare fino alla campagna 2013/2014  l'iscrizione  dei  vigneti  al
citato albo, quantificando in 20.000  ettari  la  superficie  massima
atta a produrre la sola DO «Prosecco» durante il predetto periodo  di
riferimento, di cui 16.500  ettari  ricadenti  sul  territorio  della
regione Veneto e 3.500 ettari in Friuli Venezia Giulia; 
    Considerato che tale istanza e' corredata anche di una  relazione
dalla quale  si  evince  che,  nell'attuale  fase  congiunturale  del
mercato del vino «Prosecco»,  si  e'  in  presenza  di  una  crescita
dell'offerta  mediamente  superiore  al  venti  per   cento,   mentre
l'aumento della domanda si attesta intorno al sette per  cento  annuo
e, pertanto, si prevede nel prossimo futuro una sensibile diminuzione
del prezzo di vendita  sia  del  vino  che  delle  relative  uve  con
negative ripercussioni sull'intero comparto produttivo; 
    Atteso  che  in  merito   alla   richiesta   di   un   intervento
riequilibratore del mercato si e' tenuta il giorno 5 luglio 2011  una
riunione del tavolo tecnico di filiera vitivinicola  e  che  in  tale
sede e' emerso un generale consenso sul provvedimento richiesto,  con
delle puntualizzazioni in ordine alle misure specifiche  da  adottare
nella Regione Friuli Venezia Giulia, in relazione  alle  peculiarita'
territoriali nonche' all'effettiva consistenza dei vigneti realizzati
con la varieta' Glera, ai  fini  dell'idoneita'  alla  rivendicazione
della denominazione «Prosecco»; 
    Atteso che sul Bollettino ufficiale della Regione  del  6  luglio
2011,  n.  27,  e'  stata  pubblicata  una   comunicazione   relativa
all'istanza di limitazione all'iscrizione  all'albo  dei  vigneti  DO
«Prosecco», presentata dal Consorzio di tutela, e che nei termini ivi
previsti non sono pervenute istanze o memorie da parte  di  eventuali
interessati; 
    Vista la nota del 18 luglio 2011 della Regione Veneto,  prot.  n.
341115,  relativa  all'adozione  dei  necessari   provvedimenti   per
l'accoglimento dell'istanza presentata dal Consorzio di tutela  della
denominazione di origine  controllata  dei  vini  «Prosecco»  da  cui
emerge  l'intesa  in  ordine  all'adozione  delle  limitazioni  sopra
descritte; 
    Ritenuto, pertanto, di apportare le  necessarie  integrazioni  al
regolamento emanato con proprio decreto n. 062/Pres./2006 al fine  di
disciplinare  la   procedura   per   l'adozione   delle   limitazioni
all'iscrizione dei vigneti agli albi a DO e agli elenchi delle  vigne
a IGT ai sensi dell'art. 12, comma  4,  del  decreto  legislativo  n.
61/2010 per conseguire l'equilibrio di mercato e,  in  via  di  prima
applicazione,  di  stabilire  le  condizioni   per   la   sospensione
dell'iscrizione dei vigneti realizzati con  varieta'  Glera  all'albo
della  DO  «Prosecco»  in  accoglimento  della  citata  istanza   del
Consorzio; 
    Visto  il  regolamento  di  organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1462 di data  28
luglio  2011  con  la  quale  la  Giunta  medesima  ha  approvato  il
regolamento recante «Integrazione al ''Regolamento per l'istituzione,
la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di
origine (DO) e degli elenchi delle vigne  ad  indicazione  geografica
tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto  2003,  n.
14, art. 6, comma 4'',  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres.»; 
 
                              Decreta: 
 
    1.  E'  emanato   il   regolamento   recante   «Integrazione   al
''Regolamento per l'istituzione, la tenuta  e  l'aggiornamento  degli
albi dei vigneti a denominazione di  origine  (DO)  e  degli  elenchi
delle vigne ad indicazione  geografica  tipica  (IGT)  in  esecuzione
della legge regionale 20 agosto 2003,  n.  14,  art.  6,  comma  4'',
emanato con decreto del Presidente della Regione  3  marzo  2006,  n.
062/Pres.», nel testo allegato al presente  provvedimento  del  quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO