(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 24 agosto 2011) IL PRESIDENTE Visto il proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres., (Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4. Approvazione); Considerato che il citato regolamento disciplina in particolare le procedure di iscrizione dei vigneti agli albi dei vigneti a denominazioni di origine e agli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica; Richiamato il disposto dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), il quale prevede che le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneita' alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato; Richiamato il decreto 17 luglio 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione); Considerato che, ai sensi dell'art. 4, punto 4, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», di cui all'allegato annesso al citato decreto 17 luglio 2009, le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici all'apposito albo dei vigneti e che tali provvedimenti sono comunicati al competente Ministero; Atteso che il Presidente del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ha presentato in data 24 giugno 2011, prot. n. 41185, alle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010, una richiesta di limitazione all'iscrizione dei vigneti ai rispettivi schedari viticoli delle superfici realizzate con la varieta' Glera, ai fini dell'idoneita' alla rivendicazione della denominazione «Prosecco»; Considerato, in particolare, che il Consorzio ha richiesto di limitare fino alla campagna 2013/2014 l'iscrizione dei vigneti al citato albo, quantificando in 20.000 ettari la superficie massima atta a produrre la sola DO «Prosecco» durante il predetto periodo di riferimento, di cui 16.500 ettari ricadenti sul territorio della regione Veneto e 3.500 ettari in Friuli Venezia Giulia; Considerato che tale istanza e' corredata anche di una relazione dalla quale si evince che, nell'attuale fase congiunturale del mercato del vino «Prosecco», si e' in presenza di una crescita dell'offerta mediamente superiore al venti per cento, mentre l'aumento della domanda si attesta intorno al sette per cento annuo e, pertanto, si prevede nel prossimo futuro una sensibile diminuzione del prezzo di vendita sia del vino che delle relative uve con negative ripercussioni sull'intero comparto produttivo; Atteso che in merito alla richiesta di un intervento riequilibratore del mercato si e' tenuta il giorno 5 luglio 2011 una riunione del tavolo tecnico di filiera vitivinicola e che in tale sede e' emerso un generale consenso sul provvedimento richiesto, con delle puntualizzazioni in ordine alle misure specifiche da adottare nella Regione Friuli Venezia Giulia, in relazione alle peculiarita' territoriali nonche' all'effettiva consistenza dei vigneti realizzati con la varieta' Glera, ai fini dell'idoneita' alla rivendicazione della denominazione «Prosecco»; Atteso che sul Bollettino ufficiale della Regione del 6 luglio 2011, n. 27, e' stata pubblicata una comunicazione relativa all'istanza di limitazione all'iscrizione all'albo dei vigneti DO «Prosecco», presentata dal Consorzio di tutela, e che nei termini ivi previsti non sono pervenute istanze o memorie da parte di eventuali interessati; Vista la nota del 18 luglio 2011 della Regione Veneto, prot. n. 341115, relativa all'adozione dei necessari provvedimenti per l'accoglimento dell'istanza presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» da cui emerge l'intesa in ordine all'adozione delle limitazioni sopra descritte; Ritenuto, pertanto, di apportare le necessarie integrazioni al regolamento emanato con proprio decreto n. 062/Pres./2006 al fine di disciplinare la procedura per l'adozione delle limitazioni all'iscrizione dei vigneti agli albi a DO e agli elenchi delle vigne a IGT ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per conseguire l'equilibrio di mercato e, in via di prima applicazione, di stabilire le condizioni per la sospensione dell'iscrizione dei vigneti realizzati con varieta' Glera all'albo della DO «Prosecco» in accoglimento della citata istanza del Consorzio; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1462 di data 28 luglio 2011 con la quale la Giunta medesima ha approvato il regolamento recante «Integrazione al ''Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4'', emanato con decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres.»; Decreta: 1. E' emanato il regolamento recante «Integrazione al ''Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4'', emanato con decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO