(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del
                          13 dicembre 2012) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20; 
    Visti i regolamenti  regionali  6  dicembre  2004,  n.  15/R,  14
dicembre 2009, n. 21/R, 30 novembre 2010, n. 19/R e 19 dicembre 2011,
n. 16/R; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35-5049  del  11
dicembre 2012; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione del comma 2 dell'art.  8  del  regolamento  regionale  6
                       dicembre 2004, n. 15/R 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento  regionale  6  dicembre
2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali  per  l'uso  di  acqua
pubblica "Legge regionale 5  agosto  2002,  n.  20"  e  modifiche  al
regolamento  regionale  29  luglio  2003,  n.  10/R  "Disciplina  dei
procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"),  come
sostituito  da  ultimo  dall'art.  2  del  regolamento  regionale  19
dicembre 2011, n. 16/R (Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre
2004, n. 15/R in materia di  canoni  regionali  per  l'uso  di  acqua
pubblica "Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20")  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "2. La disposizione di cui al comma  1  si  applica  alle  utenze
assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del
presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2014.".