(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  della  Regione  Friuli  Venezia
                  Giulia n. 49 del 5 dicembre 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento  del
bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art.
18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche
e integrazioni; 
    Visto in particolare l'art.  6,  comma  48,  della  citata  legge
regionale  23/2002,  che  autorizza  l'Amministrazione  regionale   a
concedere gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965,  n.  1329
(Provvedimenti  per  l'acquisto  di  nuove   macchine   utensili)   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto altresi' il comma 49  del  medesimo  art.  6,  che  prevede
l'adozione di apposito regolamento con il quale determinare criteri e
modalita' per il recepimento delle disposizioni di  cui  al  suddetto
comma 48 nell'ordinamento regionale; 
    Visto il proprio decreto 23 giugno 2004, n.  0205/Pres.,  con  il
quale  e'  stato  emanato  il  «Regolamento  concernente  criteri   e
modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge  28
novembre 1965, n. 1329» e successive modifiche e integrazioni; 
    Rilevato  che,  nel  caso  delle  operazioni   finanziarie   c.d.
«decambializzate», di  cui  all'allegato  B  al  proprio  decreto  n.
0205/Pres./2004,  la  soglia  massima  del  tasso  di  interesse   ai
finanziamenti  applica   un   tasso   omnicomprensivo   che   risulta
difficilmente attivabile, stante la situazione di mercato attuale, da
parte degli istituti bancari e delle societa' di leasing; 
    Preso atto che in  tale  situazione  l'effettivo  utilizzo  dello
strumento agevolativo da parte del piccole e medie  imprese,  risulta
eccessivamente penalizzante; 
    Considerato che l'individuazione di una soglia massima del  tasso
di interesse omnicomprensivo da applicare alle operazioni finanziarie
decambializzate  deve  tenere  conto  dell'esigenza  degli  operatori
finanziari di ottenere un ragionevole margine di convenienza, al fine
di rendere percorribile  da  parte  delle  piccole  e  medie  imprese
l'accesso al finanziamento di cui trattasi; 
    Considerata la domanda crescente delle piccole  e  medie  imprese
che operano sul territorio regionale, che nell'attuale situazione  di
crisi chiedono con  urgenza  di  poter  usufruire  con  rapidita'  ed
efficacia di tutte le forme di sostegno alle attivita' economiche,  a
cominciare  dalle  agevolazioni   all'acquisto   e   alla   locazione
finanziaria dei mezzi di produzione; 
    Ritenuto pertanto opportuno procedere  all'aumento  della  soglia
massima del  tasso  di  interesse  omnicomprensivo  applicabile  alle
operazioni finanziarie decambializzate; 
    Ritenuto che la maggiorazione, rispetto ai  parametri  EURIBOR  e
IRS (Interest Rate Swap), di eventuali e ulteriori 200  punti,  oltre
ai 200 gia' consentiti dal regolamento, fino a una soglia massima  di
400 punti, per determinare  il  tasso  di  interesse  omnicomprensivo
applicabile da parte degli  istituti  bancari  e  delle  societa'  di
leasing, consenta di rendere la misura maggiormente fruibile da parte
delle  piccole  e  medie  imprese  nei  confronti   degli   operatori
finanziari; 
    Ritenuto  di  approvare  le  modifiche  alle   disposizioni   del
regolamento che regolano  il  tasso  d'interesse  omnicomprensivo  da
applicare alle operazioni di finanziamento  decambializzate,  secondo
il testo in allegato che forma parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto; 
    Visto il testo del «Regolamento recante  ulteriori  modifiche  al
decreto del Presidente della Regione 23 giugno  2004,  n.  0203/Pres.
(Legge  regionale  n.  23/2002,  art.  6,   comma   49   "Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni
di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329)»; 
    Ritenuto di emanare il  suddetto  regolamento  sulla  base  delle
citate disposizione normative; 
    Visto l'art. 42  dello  Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 delle legge regionale  18  giugno  2007,  n.  17,
avente ad  oggetto  «Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2012,
n. 1943, con la quale e' stato approvato il suddetto regolamento; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato per quanto  in  premessa  il  «Regolamento  recante
ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno
2004, n. 0205/Pres. (Legge regionale n. 23/2002,  art.  6,  comma  49
"Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle
agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329)», nel testo
allegato  al  presente  provvedimento,  di  cui   costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO