(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche e integrazioni; Visto in particolare l'art. 6, comma 48, della citata legge regionale 23/2002, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili) e successive modifiche e integrazioni; Visto altresi' il comma 49 del medesimo art. 6, che prevede l'adozione di apposito regolamento con il quale determinare criteri e modalita' per il recepimento delle disposizioni di cui al suddetto comma 48 nell'ordinamento regionale; Visto il proprio decreto 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329» e successive modifiche e integrazioni; Rilevato che, nel caso delle operazioni finanziarie c.d. «decambializzate», di cui all'allegato B al proprio decreto n. 0205/Pres./2004, la soglia massima del tasso di interesse ai finanziamenti applica un tasso omnicomprensivo che risulta difficilmente attivabile, stante la situazione di mercato attuale, da parte degli istituti bancari e delle societa' di leasing; Preso atto che in tale situazione l'effettivo utilizzo dello strumento agevolativo da parte del piccole e medie imprese, risulta eccessivamente penalizzante; Considerato che l'individuazione di una soglia massima del tasso di interesse omnicomprensivo da applicare alle operazioni finanziarie decambializzate deve tenere conto dell'esigenza degli operatori finanziari di ottenere un ragionevole margine di convenienza, al fine di rendere percorribile da parte delle piccole e medie imprese l'accesso al finanziamento di cui trattasi; Considerata la domanda crescente delle piccole e medie imprese che operano sul territorio regionale, che nell'attuale situazione di crisi chiedono con urgenza di poter usufruire con rapidita' ed efficacia di tutte le forme di sostegno alle attivita' economiche, a cominciare dalle agevolazioni all'acquisto e alla locazione finanziaria dei mezzi di produzione; Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aumento della soglia massima del tasso di interesse omnicomprensivo applicabile alle operazioni finanziarie decambializzate; Ritenuto che la maggiorazione, rispetto ai parametri EURIBOR e IRS (Interest Rate Swap), di eventuali e ulteriori 200 punti, oltre ai 200 gia' consentiti dal regolamento, fino a una soglia massima di 400 punti, per determinare il tasso di interesse omnicomprensivo applicabile da parte degli istituti bancari e delle societa' di leasing, consenta di rendere la misura maggiormente fruibile da parte delle piccole e medie imprese nei confronti degli operatori finanziari; Ritenuto di approvare le modifiche alle disposizioni del regolamento che regolano il tasso d'interesse omnicomprensivo da applicare alle operazioni di finanziamento decambializzate, secondo il testo in allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; Visto il testo del «Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0203/Pres. (Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49 "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329)»; Ritenuto di emanare il suddetto regolamento sulla base delle citate disposizione normative; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2012, n. 1943, con la quale e' stato approvato il suddetto regolamento; Decreta: 1. E' emanato per quanto in premessa il «Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. (Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49 "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO