(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle  d'Aosta  n.
                      49 del 27 novembre 2012) 
 
    Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio regionale  per  il
referendum in data 19 novembre 2012; 
    Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale 25  giugno  2003,
n. 19; 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico 
 
 
                      Modificazione all'art. 7 
 
    1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 3 dicembre  2007,
n. 31 (Nuove disposizioni in materia di  gestione  dei  rifiuti),  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali della
regione  e  dei  limitati  quantitativi  di  rifiuti   prodotti,   in
conformita' agli obiettivi di cui all'art. 10, comma 1,  al  fine  di
tutelare  la  salute  e  di  perseguire  criteri   di   economicita',
efficienza ed efficacia,  nel  ciclo  integrato  dei  rifiuti  solidi
urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi non si realizzano ne' si
utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento  a  caldo
quali     incenerimento,     termovalorizzazione,     pirolisi      o
gassificazione.». 
    La presente legge e' pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
 
      Aosta, 23 novembre 2012 
 
                              ROLLANDIN