(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 27 novembre 2012) Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio regionale per il referendum in data 19 novembre 2012; Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Articolo unico Modificazione all'art. 7 1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), e' sostituito dal seguente: «5. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali della regione e dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art. 10, comma 1, al fine di tutelare la salute e di perseguire criteri di economicita', efficienza ed efficacia, nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi non si realizzano ne' si utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 23 novembre 2012 ROLLANDIN