(Pubblicata nel 1 suppl. ord. del Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione approva annualmente il programma delle opere finanziabili con mutui della Cassa Depositi e Prestiti in relazione a quanto stabilito dalle leggi dello Stato per interventi previsti in piani o programmi approvati sulla base delle leggi regionali.