(Pubblicata nel 1 suppl. ord. del Bollettino ufficiale
           della regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  regione  approva  annualmente  il  programma  delle  opere
finanziabili con mutui della Cassa Depositi e Prestiti in relazione a
quanto  stabilito  dalle leggi dello Stato per interventi previsti in
piani o programmi approvati sulla base delle leggi regionali.