la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Ordinamento in materia di pesca nelle acque interne
 
   1.  La  regione Friuli-Venezia Giulia promuove la protezione della
fauna ittica, il suo incremento, il suo riequilibrio biologico  nelle
acque interne e regolamenta l'esercizio della pesca nelle medesime.
   2.  Nello svolgimento delle attribuzioni amministrative in materia
di pesca ed ittica di cui all'art. 1 della legge regionale 12  maggio
1971,  n.  19, il presidente della giunta regionale, o l'assessore da
lui delegato, sentito il comitato regionale consultivo per la  tutela
della  fauna  ittica  nelle  acque  interne,  provvede  anche  a dare
direttive alle amministrazioni provinciali ed all'ente  tutela  pesca
del   Friuli-Venezia  Giulia  per  il  generale  coordinamento  della
materia, per la programmazione pluriennale dell'attivita'  e  per  la
vigilanza.
   3.  Il  presidente  della  giunta  regionale, o l'assessore da lui
delegato, su proposta dell'ente tutela  pesca,  sentito  il  comitato
regionale  consultivo  per  la  tutela della fauna ittica nelle acque
interne, approva, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il  calendario
riguardante  l'esercizio  della  pesca  sportiva nelle acque interne,
indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonche' il
piano  annuale  relativo  ai divieti di pesca di cui al secondo comma
dell'art. 29 dellla legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
   4.  Il  presidente  della  giunta  regionale, o l'assessore da lui
delegato, sentito il comitato  regionale  consultivo  per  la  tutela
della fauna ittica nelle acque interne, puo' affidare all'ente tutela
pesca particolari compiti ed incarichi nell'interesse della  pesca  e
dell'ittica.
   5.  Entro il 30 giugno di ciascun anno, il presidente della giunta
regionale, o l'assessore  da  lui  delegato,  presenta  al  consiglio
regionale una relazione sulla situazione del settore e sull'attivita'
svolta da parte degli enti preposti.