la seguente legge: Art. 1. Ordinamento in materia di pesca nelle acque interne 1. La regione Friuli-Venezia Giulia promuove la protezione della fauna ittica, il suo incremento, il suo riequilibrio biologico nelle acque interne e regolamenta l'esercizio della pesca nelle medesime. 2. Nello svolgimento delle attribuzioni amministrative in materia di pesca ed ittica di cui all'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, il presidente della giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, sentito il comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, provvede anche a dare direttive alle amministrazioni provinciali ed all'ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia per il generale coordinamento della materia, per la programmazione pluriennale dell'attivita' e per la vigilanza. 3. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, su proposta dell'ente tutela pesca, sentito il comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, approva, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonche' il piano annuale relativo ai divieti di pesca di cui al secondo comma dell'art. 29 dellla legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. 4. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, sentito il comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, puo' affidare all'ente tutela pesca particolari compiti ed incarichi nell'interesse della pesca e dell'ittica. 5. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il presidente della giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, presenta al consiglio regionale una relazione sulla situazione del settore e sull'attivita' svolta da parte degli enti preposti.