la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Scopi del piano regionale
 
   1.   Al   fine  di  promuovere  lo  sfruttamento  razionale  e  la
valorizzazione delle risorse  biologiche  del  mare  e  della  laguna
attraverso  uno sviluppo equilibrato della pesca e dell'acquacoltura,
la regione  Friuli-Venezia  Giulia,  in  armonia  con  gli  indirizzi
comunitari,  gli  accordi  internazionali, le leggi statali vigenti e
nel quadro del piano regionale di sviluppo, e' tenuta a  predisporre,
entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge, un "Piano triennale regionale della pesca marittima,  lagunare
e per la gestione razionale delle risorse biologiche del mare e della
laguna".