la seguente legge: Art. 1. Scopi del piano regionale 1. Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare e della laguna attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca e dell'acquacoltura, la regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi comunitari, gli accordi internazionali, le leggi statali vigenti e nel quadro del piano regionale di sviluppo, e' tenuta a predisporre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un "Piano triennale regionale della pesca marittima, lagunare e per la gestione razionale delle risorse biologiche del mare e della laguna".