la seguente legge: Art. 1. Obiettivi e finalita' della legge 1. In attesa di una legge speciale dello Stato che disciplini in modo organico la ricerca archeologica, la salvaguardia, il recupero e l'organizzazione del patrimonio archeologico, artistico, storico, culturale ed ambientale della citta' di Aquileia, la Regione promuove, d'intesa con la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, sentita l'amministrazione provinciale di Udine ed il comune di Aquileia, iniziative ed interventi volti alla valorizzazione del predetto patrimonio, garantendone l'integrazione con i normali processi di sviluppo socio-economico nel comune di Aquileia.