la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Obiettivi e finalita' della legge
 
   1.  In  attesa di una legge speciale dello Stato che disciplini in
modo organico la ricerca archeologica, la salvaguardia, il recupero e
l'organizzazione  del  patrimonio  archeologico,  artistico, storico,
culturale  ed  ambientale  della  citta'  di  Aquileia,  la   Regione
promuove,  d'intesa  con  la  soprintendenza  per  i beni ambientali,
architettonici, archeologici, artistici e storici del  Friuli-Venezia
Giulia,  sentita  l'amministrazione provinciale di Udine ed il comune
di Aquileia, iniziative ed interventi volti alla  valorizzazione  del
predetto   patrimonio,  garantendone  l'integrazione  con  i  normali
processi di sviluppo socio-economico nel comune di Aquileia.