la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di assicurare agli allievi delle scuole primarie e secondarie della regione l'equipollenza di trattamento di cui all'art. 33 della Costituzione, e di agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Regione promuove, d'intesa con gli enti locali territoriali e con gli organi collegiali della scuola, gli interventi di cui alla presente legge.