la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  Al  fine  di  assicurare  agli allievi delle scuole primarie e
secondarie  della  regione  l'equipollenza  di  trattamento  di   cui
all'art.  33  della  Costituzione,  e  di agevolare l'adempimento dei
compiti educativi delle famiglie, la Regione promuove,  d'intesa  con
gli  enti  locali  territoriali  e  con  gli  organi collegiali della
scuola, gli interventi di cui alla presente legge.