(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il punto 2), primo comma, dell'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, e' cosi' sostituito: "2) interventi di interesse collettivo la cui richiesta sia presentata da associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, da cooperative e loro consorzi, purche' nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dei coltivatori diretti proprietari ed affittuari, mezzadri, coloni e braccianti, nonche' dalle comunita' montane, dalle universita' agrarie e da altri enti pubblici;". Il punto 2) della lettera a), primo comma, dell'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, e' cosi' sostituito: "2) contributi in conto capitale pari al 35 per cento della spesa ammessa, elevata al 50 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati, ai sensi della direttiva C.E.E. (Comunita' economica europea) 268/7/5 e dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, a favore: delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, delle cooperative e loro consorzi, purche' i citati organismi siano costituiti da coltivatori diretti proprietari ed affittuari, mezzadri, coloni e braccianti, nonche' delle cooperative costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23; delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, delle cooperative e loro consorzi, purche' nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dai coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, mezzadri, coloni e braccianti; delle comunita' montane, delle universita' agrarie e di altri enti pubblici;".