(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21
                         del 30 luglio 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  punto  2),  primo  comma,  dell'art. 3 della legge regionale 6
settembre 1979, n. 69, e' cosi' sostituito:
   "2)  interventi  di  interesse  collettivo  la  cui  richiesta sia
presentata da associazioni di produttori zootecnici  riconosciute  ai
sensi  della  normativa  vigente,  da  cooperative  e  loro consorzi,
purche' nei citati organismi gli  interessi  rappresentati  siano  in
maggioranza   dei  coltivatori  diretti  proprietari  ed  affittuari,
mezzadri, coloni e braccianti, nonche' dalle comunita' montane, dalle
universita' agrarie e da altri enti pubblici;".
   Il  punto  2)  della  lettera  a), primo comma, dell'art. 12 della
legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, e' cosi' sostituito:
   "2)  contributi in conto capitale pari al 35 per cento della spesa
ammessa, elevata al 50 per cento nei territori classificati montani e
svantaggiati,  ai  sensi  della direttiva C.E.E. (Comunita' economica
europea) 268/7/5 e dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
a favore:
    delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi
della normativa vigente, delle cooperative e loro consorzi, purche' i
citati  organismi siano costituiti da coltivatori diretti proprietari
ed  affittuari,  mezzadri,  coloni  e   braccianti,   nonche'   delle
cooperative  costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978,
n. 23;
    delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi
della normativa vigente, delle cooperative e loro  consorzi,  purche'
nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza
dai coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, mezzadri,  coloni
e braccianti;
    delle  comunita'  montane,  delle  universita' agrarie e di altri
enti pubblici;".