(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 24 del 29 agosto 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19, e' inserito il seguente comma: "Per popolazioni interessate si intendono: a) nel caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo; b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati; c) nel caso di incorporazione di un comune in un altro contermine: gli elettori dei comuni interessati; d) nel caso di distacco di una parte del territorio da un comune con aggregazione ad un comune contermine: gli elettori del territorio da distaccare; e) nel caso di ampliamento del territorio di un comune nel quale viene incorporata parte del territorio contermine di altro comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento, ovvero gli elettori del comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano elettori; f) nel caso di permuta del territorio fra due o piu' comuni contermini, quando manca l'accordo dei comuni interessati: gli elettori dei territori oggetto di permuta; g) nel caso di mutamento di denominazione comunale: gli elettori del comune interessato.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 20 agosto 1987 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto l'11 agosto 1987.