(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25
                        del 10 settembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, possono  praticare  nella  stagione  venatoria
1987-1988  l'esercizio di caccia nel territorio della regione Lazio a
parita' di  diritti  e  doveri,  nell'osservanza  delle  disposizioni
contenute nella presente legge.