(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1987-1988 l'esercizio di caccia nel territorio della regione Lazio a parita' di diritti e doveri, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.